Cassazione Penale, Sentenza n. 45805/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'impugnante denunciava un vizio di motivazione (ai sensi degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen.), lamentando che la Corte d'appello non avesse risposto puntualmente e precisamente alle contestazioni svolte dalla difesa; inoltre la difesa ha fatto presente la remissione della querela da parte della persona offesa con accettazione dell'imputata
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata: quanto al capo A) il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; quanto al capo B) il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. è stato dichiarato estinto per remissione di querela, essendo la remissione documentalmente comprovata e non essendovi nella decisione elementi sufficienti a dimostrare l'innocenza manifesta dell'imputata o l'incontrovertibile insussistenza dei fatti. Le spese del procedimento sono state poste a carico della querelata
Norme richiamate
Norma penale contestata (comma 1): il reato riferito al capo B) è stato ritenuto estinto per remissione di querela, come documentato e accettato; la Cassazione ha quindi annullato senza rinvio per estinzione del reato
Norma penale presumibilmente riferita al capo A): il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, motivo per cui la sentenza è stata annullata senza rinvio per quel capo
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Parametro invocato dalla difesa per censurare la motivazione: si riferisce a una delle fattispecie di vizio deducibili in cassazione (in particolare omissioni o insufficienze nella motivazione della corte di appello)
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in connessione al vizio di motivazione sollevato dalla difesa; la Corte ha valutato le censure relative alla mancata risposta ai motivi e, in relazione ai capi, ha disposto l'annullamento per estinzione del reato (prescrizione e remissione di querela)
Massime di principio
- La remissione di querela, quando documentata e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della condanna senza rinvio
- La prescrizione estingue il reato e può giustificare l'annullamento senza rinvio della sentenza per quel capo quando il vizio prospettato non è manifestamente infondato
- Il vizio di motivazione è una ragione legittima di ricorso in Cassazione se la corte territoriale non risponde ai motivi dell'appellante; tuttavia, se dal giudizio emergono cause di estinzione del reato (prescrizione o remissione di querela), la Cassazione può annullare per quella ragione indipendentemente dal merito della motivazione
- Perché la remissione di querela produca effetti estintivi è necessaria idonea documentazione (verbali, atti) che attesti la remissione e, se prevista, l'accettazione dell'imputato
- L'annullamento senza rinvio è adottato quando l'estinzione del reato rende superfluo un nuovo esame di merito
- La condanna alle spese può essere disposta anche nei confronti della parte querelata in presenza delle circostanze ritenute dal giudice
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