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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45781/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato commesso il 19 luglio 2013 (artt. 624 e 625 c.p.). Caputo deduceva la prescrizione del reato anteriore alla pronuncia di appello. Scervo censurava la decisione per violazione del principio della condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" e per vizio di motivazione.

La decisione

Il ricorso di Caputo è stato ritenuto fondato: il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi), decorrente dalla consumazione il 19/07/2013 e sospeso per 222 giorni, è decorso il 29/08/2021, prima della sentenza di appello del 18/10/2021. Il ricorso di Scervo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a sindacare il merito e la valutazione delle prove, ambito non rimesso alla Corte di cassazione salvo i casi tassativi dell'art. 606 c.p.p. Tuttavia la Corte ha esteso gli effetti dell'impugnazione valida (di Caputo) anche a Scervo, in conformità alla giurisprudenza che ammette l'effetto estensivo dell'impugnazione tra concorrenti nel medesimo reato, e ha pertanto dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sostanziale ricompresa nella imputazione originaria; il reato contestato rientra tra quelli la cui punibilità è stata valutata ai fini della prescrizione.

  • art. 625 cod. pen.

    Ulteriore norma sostanziale contestata nell'ambito dei fatti del 19/07/2013; rilevante per la qualificazione del reato oggetto del calcolo prescrizionale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare le censure ammissibili in cassazione: i vizi di motivazione devono rientrare nelle categorie previste dall'art. 606, altrimenti il ricorso che cerca il sindacato di merito è inammissibile.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    La regola della valutazione delle prove (standard probatorio) ha ampia operatività in sede di merito; in cassazione il parametro rileva solo se l'inosservanza si traduce in manifesta illogicità della motivazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 6402/1997; Sez. U. n. 18620/2017; Sez. 3 n. 24574/2015; Sez. 2 n. 28957/2017; Sez. 2 n. 189/2019)

    Precisazioni interpretative usate dalla Corte: limiti al sindacato di merito da parte della Cassazione; possibilità di estendere gli effetti dell'impugnazione valida di un imputato agli altri concorrenti nel medesimo reato quando la prescrizione sia maturata.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere decisiva in sede di cassazione: se il termine si è estinto prima della pronuncia impugnata, la Corte può annullare per estinzione del reato.
  • Il calcolo della prescrizione parte dalla consumazione del reato e deve tener conto di periodi di sospensione; è fondamentale verificare le date e le sospensioni per stabilire lo spirare del termine.
  • Se un imputato propone un ricorso valido che consegue la declaratoria di prescrizione, gli effetti possono estendersi anche ad altri concorrenti nel medesimo reato, anche se il loro ricorso è inammissibile o non fondato, purché la causa di estinzione non sia di natura esclusivamente personale.
  • In cassazione non è consentito un sindacato libero sul merito delle valutazioni probatorie: i motivi che mirano a rinnovare la valutazione delle prove sono inammissibili salvo i casi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.; la regola del "oltre ogni ragionevole dubbio" è parametro di merito e non titolo autonomo di censura in sede di legittimità se non quando la motivazione sia manifestamente illogica.
  • Quando si impugna per vizi di motivazione, bisogna inquadrarli nelle specifiche categorie processuali previste per la cassazione; altrimenti il motivo viene dichiarato inammissibile.

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