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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45845/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Potenza dell'11/03/2021. Ida Bollettino prospettava l'illegittima declaratoria di inammissibilità del suo appello per presunta tardività, sostenendo che l'atto era stato depositato in termine presso la cancelleria del Tribunale di Brescia (art. 582, comma 2 c.p.p.). Giovanni Bollettino deduceva molteplici censure di legittimità e di motivazione: incongruenza tra fatto contestato e valutazione (mediazione vs concorso nell'usura), vizio di motivazione su qualificazione del fatto (usura/estorsione), mancata rinnovazione dell'istruttoria per individuare le date di consumazione e il tasso usurario, errori nell'applicazione di aggravanti/attenuanti e violazioni di norme procedurali e sostanziali (artt. 521, 603, 604 c.p.p.; artt. 629, 644 c.p.; D.L. 394/2000, ecc.).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso di Ida Bollettino: ha annullato la decisione impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno, ritenendo che l'appello fosse stato depositato in termine ai sensi dell'art. 582, comma 2 c.p.p. Il ricorso di Giovanni Bollettino è stato dichiarato inammissibile; conseguentemente è stata confermata nella sostanza la pronuncia di merito nei suoi confronti, ed egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il grado.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.p.

    Il termine di impugnazione si considera rispettato se l'atto è depositato presso la cancelleria di un altro ufficio giudiziario prima della scadenza (comma 2); qui la Corte ha ritenuto valido il deposito a Brescia effettuato il 22/05/2018.

  • art. 585 c.p.p.

    Regole sulla notificazione e deposito degli atti di impugnazione; richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Norme sulle conseguenze della inammissibilità o irricevibilità dell'impugnazione; richiamata nella doglianza di Ida.

  • art. 644 c.p.

    Norma sull'usura; contestata in diverse forme (commi primo, secondo, quinto) e interpretata dalla Corte come applicabile al concorso nell'usura laddove il fatto comporta un apporto continuativo e significativo, non mera mediazione.

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione; la Corte ha condiviso la qualificazione come estorsione quando la condotta è diretta a conseguire il profitto usurario e non può essere giustificata come esercizio arbitrario del proprio diritto.

  • art. 603 c.p.p.

    Istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto non necessaria la rinnovazione (esame consulente) poiché dalla motivazione emergevano elementi sufficienti su tassi e periodi.

  • art. 604 c.p.p.

    Motivazione della sentenza di appello e relativi controlli da parte della Cassazione; impugnazioni di vizio di motivazione sono state valutate e, per Giovanni, ritenute manifestamente infondate.

  • art. 521 c.p.p.

    Controllo sulla complessiva motivazione e sugli elementi di fatto indicati nell'impugnazione; richiamato nelle censure di Giovanni ma ritenuto non violato.

  • art. 393 c.p.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha distinto questa fattispecie dall'estorsione, ritenendo che l'intento di ottenere profitti usurari esclude l'applicabilità dell'art. 393.

  • art. 62, comma 1, n. 2 c.p.

    Attenuante della provocazione; la Corte ha ritenuto che non risultassero elementi sufficienti per riconoscerla nel caso di Sangregorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Facoltà della Corte di condannare al versamento di somme alla cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione; applicata per la somma di euro 3.000 nei confronti di Giovanni per inammissibilità.

  • D.L. 394/2000

    Normativa richiamata con riferimento alla disciplina dell'usura e sue modifiche; invocata nella critica alla qualificazione giuridica ma la Corte non ha accolto le censure.

Massime di principio

  • Il termine d'appello si considera rispettato se l'atto è depositato in tempo presso la cancelleria anche di un diverso ufficio giudiziario (art. 582 c.p.p. comma 2); la successiva data di arrivo presso la cancelleria che ha emesso la decisione non è determinante.
  • La qualificazione tra mera mediazione e concorso nell'usura dipende dalle concrete modalità e dall'apporto fornito: se l'imputato ha un ruolo articolato e continuativo nella raccolta e riscossione, può configurarsi il concorso, non la sola mediazione.
  • Per ritenere l'estorsione è decisivo l'elemento intenzionale volto a conseguire un profitto illecito (es. interessi usurari); l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è escluso se la condotta mira a percepire profitti irregolari.
  • La Corte d'Appello non è obbligata a disporre la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) quando la decisione è già adeguatamente fondata su consulenze e dichiarazioni raccolte: la richiesta deve essere specifica e motivata.
  • Le censure di vizio logico o di motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito risulta carente o contraddittoria in modo manifesto; valutazioni plausibili dei fatti non sono riformabili in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione può comportare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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