Cassazione Penale, Sentenza n. 45847/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per estorsione (art. 629 c.p.). Tre motivi: 1) nullità assoluta del procedimento per omessa notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio, nonostante il decreto fosse stato notificato ai difensori e la Puccica avesse eletto domicilio presso uno di essi; 2) mancata motivazione della Corte d'appello circa la ragionevole convinzione della ricorrente di agire per soddisfare una pretesa legittima (questione di qualificazione della condotta e lacune nella valutazione probatoria); 3) inutilizzabilità delle trascrizioni di sms ed e-mail prodotte dalla persona offesa per mancanza di riscontri sul dispositivo e di copia forense, con conseguente vizio della valutazione della credibilità della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica al difensore domiciliatario risultava regolare (al più irrituale) e non ha prodotto pregiudizio ostativo al diritto di difesa; sul secondo e terzo motivi ha ritenuto che la ricorrente proponeva una semplice rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e non ha indicato concretamente l'incidenza che l'esclusione delle trascrizioni dei messaggi avrebbe avuto sulla cosiddetta "prova di resistenza". Di conseguenza il ricorso è stato respinto, la condanna in via d'appello resta efficace, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.510 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla notifica; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore domiciliatario fosse idonea e non fosse causa di nullità assoluta del procedimento
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui l'elezione di domicilio presso il difensore rende operativa la notifica al domicilio difensivo; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore abbia raggiunto anche l'interesse dell'imputata
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (estorsione); la Corte di merito ha ritenuto provata la condotta estorsiva e la Cassazione non ha consentito una rivalutazione del merito
artt. 601 e 157 cod. proc. pen.
Invocati dalla difesa in ordine alla presunta nullità della notifica; la Corte ha valutato tali censure come inesistenti o meramente irrituali nel caso concreto
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiama il limite del sindacato in Cassazione sulle censure motivazionali: non è necessario che il giudice di merito risponda dettagliatamente a ogni doglianza quando la motivazione complessiva implicitamente le esclude
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)
nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della c.d. "prova di resistenza"
Applicato per richiedere che la difesa dimostri l'effettiva incidenza probatoria dell'esclusione degli sms; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dell'onere di dimostrare tale incidenza, rendendola inammissibile
Massime di principio
- La notifica effettuata al difensore domiciliatario dell'imputato, se comprovata e riferibile esplicitamente anche all'imputato, è rilevante e può essere considerata irrituale ma non nulla, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa
- In sede di Cassazione non è consentita una semplice riconsiderazione del merito o una alternativa valutativa rispetto alla motivazione congrua ed esauriente resa dai giudici di merito; le censure motivazionali devono mostrare errori logici o giuridici rilevanti
- Chi contesta l'utilizzabilità di prove (es. trascrizioni di sms) deve specificare e dimostrare l'incidenza che l'eventuale esclusione avrebbe sulla cosiddetta "prova di resistenza": censure generiche o aspecifiche sono inammissibili
- La decisione di appello che conferma una sentenza di primo grado forma con essa un complesso argomentativo unitario; il giudice di legittimità verifica la correttezza del ragionamento complessivo più che l'analisi dettagliata di ogni singola deduzione già esaminata in primo grado
- Le spese e sanzioni processuali possono essere aggravate in caso di ricorso dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati
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