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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44733/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che, pur avendo riconosciuto il fumus del reato di autoriciclaggio, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per "errata quantificazione" del profitto del reato di autoriciclaggio. Il Tribunale aveva ritenuto che il G.i.p. avesse fatto coincidere il profitto dell'autoriciclaggio con quello del reato presupposto (bancarotta fraudolenta per distrazione) e aveva quindi annullato il sequestro stimato in euro 2.333.840. Il Procuratore ha censurato la decisione per violazione di legge, sostenendo che la quantificazione operata dal G.i.p. era corretta poiché rappresentava il valore dell'azienda oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, e che il Tribunale non aveva considerato la prosecuzione dell'attivita imprenditoriale e i successivi trasferimenti societari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore per violazione di legge. Ha ritenuto che il Tribunale, nel ritenere "errata" la quantificazione, abbia omesso di valutare elementi fondamentali (in particolare il valore della prima cessionaria e la prosecuzione dell'attivit imprenditoriale con societ successive riconducibili agli stessi soggetti), sicché la decisione era viziata per carenza di motivazione. La Corte ha inoltre precisato che non poteva essere riesaminato il fumus del reato, non essendo tale questione devoluta con il ricorso in cassazione. P.Q.M. ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il processo per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca per equivalente relativa all'autoriciclaggio; la Corte applica il principio che il profitto soggetto a confisca può consistere nel valore delle somme o dei beni impiegati per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nella memoria per censurare vizi procedurali relativi al sequestro; la Cassazione ha comunque ritenuto che talune censure (soprattutto sul fumus) non fossero devolute in questa sede e pertanto non siano state rimesse al giudizio di legittimità.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa nella prospettazione difensiva (presunta violazione) ma non riesaminato dalla Cassazione per mancanza di devoluzione del relativo motivo con il ricorso.

  • art. 595 cod. proc. pen.

    Norma citata dalla Corte per spiegare il divieto di introdurre in Cassazione questioni non devolute (evitando una sorta di ricorso per cassazione incidentale), riferendosi al principio che le questioni devono essere specificamente impugnate per poter essere esaminate.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018 (Ceoldo)

    il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall'impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative

    Principio consolidato secondo cui il profitto dell'autoriciclaggio è autonomo rispetto a quello del reato presupposto; la Corte tuttavia distingue i casi in cui l'impiego avviene mediante l'esercizio continuativo di un'azienda distratta, situazione in cui il valore dell'azienda stessa può rappresentare il profitto dell'autoriciclaggio.

Massime di principio

  • In materia di autoriciclaggio, il profitto soggetto a sequestro/confisca può consistere nel valore delle somme o dei beni impiegati in operazioni volte a occultarne la provenienza; tale valore va valutato in relazione all'effettivo impiego nella pratica del reato di autoriciclaggio.
  • Quando il reato presupposto è la distrazione di un'azienda, l'azienda stessa, per la sua natura dinamica, può costituire lo strumento d'impiego che concretizza l'autoriciclaggio: il valore dell'azienda al momento della distrazione può quindi essere rilevante per la quantificazione del profitto di autoriciclaggio, soprattutto se l'attività imprenditoriale prosegue con società successive riconducibili agli stessi soggetti.
  • Non è consentito duplicare la confiscabilità (evitare il ne bis in idem): occorre verificare se già siano stati adottati provvedimenti cautelari o confiscatori sul profitto del reato presupposto prima di disporre una confisca per equivalente sull'autoriciclaggio.
  • In Cassazione non possono essere esaminate questioni non specificamente devolute con il ricorso; se la difesa o la parte non impugnano un profilo (es. il fumus del reato), la Corte di legittimità non lo riesamina.
  • Il giudice che quantifica il profitto per confisca deve motivare compiutamente, valutando elementi fattuali quali il valore della prima cessionaria, la prosecuzione dell'attività svolta con società successive e i trasferimenti societari: l'omissione di tali valutazioni è vizio di motivazione che può determinare l'annullamento del provvedimento.

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