Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22960/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento del 15/11/2021 che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni oggetto di sequestro preventivo (50% delle quote della società P.D.M. S.r.l. e la totalità delle quote della Società ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l.). La ricorrente deduceva: insufficiente motivazione dell'ordinanza (richiamo per relationem alle precedenti ordinanze), carenza del fumus commissi delicti rispetto alla sua posizione (si contestava che fosse mero "schermo" del fratello Nicola e non socio di fatto), e violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 42 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito argomentazione logica, persuasiva e sufficiente sul fumus commissi delicti anche con riferimento alla posizione della Panella Costanza, richiamando acquisizioni investigative, documentali e la relazione familiare con il presunto dominus Nicola. Ha escluso la violazione del principio di proporzionalità alla luce della ricostruzione concreta degli elementi e dell'adeguata motivazione che ha affrontato le osservazioni della difesa. Conseguentemente il provvedimento di sequestro è stato ritenuto legittimo e l'impugnazione non ha avuto successo. Inoltre la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per il rigetto in sede di riesame dell'istanza di dissequestro; utilizzata per inquadrare il potere del Tribunale nel riesame dei provvedimenti reali

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente per dedurre insufficienza di motivazione; la Corte valutò che la motivazione del Tribunale fosse comunque adeguata rispetto alle risultanze

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori; la Corte ha ritenuto applicabile la nozione per fattispecie a "forma libera" e la responsabilità anche di chi fittiziamente acquista titolarità con finalità elusiva

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato della Cassazione sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali: controllo limitato alla violazione di legge e alla mancanza assoluta o apparente di motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e a contributi per la cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile; applicata per sanzionare la ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso e al contenuto essenziale richiesto nei motivi in cassazione

  • art. 42 Cost.

    Principio costituzionale della proprietà evocato dalla difesa per argomentare la proporzionalità; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione alla luce della concreta motivazione sul pericolo di elusione e sulla provenienza delle risorse

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in tema di riesame di provvedimenti reali controlla prevalentemente la violazione di legge e la presenza assoluta o meramente apparente di motivazione; non procede a un riesame di merito degli accertamenti probatori.
  • Nel sequestro preventivo è sufficiente il "fumus commissi delicti" inteso come astratta riconducibilità del fatto alla fattispecie criminosa, purché sorretto da elementi concreti e persuasivi; non è necessario provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità.
  • Il rinvio per relationem è tollerabile se la documentazione e le ragioni richiamate rispondono alle questioni sollevate; un mero richiamo generico senza specifiche ragioni può invece integrare vizio motivazionale.
  • La qualifica di "schermo" o l'attribuzione fittizia di quote a familiari può integrare responsabilità anche quando il reale operatore sia un terzo, specie se sussistono elementi oggettivi quali mancanza di redditi e collegamenti documentali e investigativi.
  • Le censure sul principio di proporzionalità devono essere affrontate con una ricostruzione concreta degli elementi economico-patrimoniali e della provenienza delle risorse; se questa ricostruzione è persuasiva il sequestro è difficilmente censurabile.
  • Impugnazioni generiche o che non affrontano con precisione le risultanze istruttorie possono essere dichiarate inammissibili e sanzionate con condanne alle spese e contributi alla cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.