Cassazione Penale, Sentenza n. 24432/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., aveva dichiarato l'improcedibilità del reato di truffa per difetto di tempestiva querela e aveva dichiarato estinta per prescrizione la calunnia (solo nei confronti di Bruno), contestando sia la esclusione dell'aggravante ritenuta dal primo giudice implicita e già descritta nell'imputazione, sia la valutazione sull'eventuale pregiudizio alle facoltà difensive e l'interpretazione dell'entità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per intervenuta prescrizione del reato di truffa, accertando che il reato si era estinto il 15 maggio 2022, una settimana prima della sentenza di primo grado (26 maggio 2022), tenendo conto dei giorni di sospensione computabili (64 giorni per sospensione COVID ex art. 83 d.l. 18/2020 e 259 giorni per legittimo impedimento all'udienza del 24/06/2021). È stata respinta l'eccezione preliminare della difesa Giovannozzi; la Corte ha confermato il rigetto del ricorso e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Circostanza aggravante (danno di particolare rilevanza). La Corte ha valutato la contestazione della sua esclusione dalla sentenza d'appello ma ha ritenuto irrilevante ai fini del rigetto del ricorso, in quanto il reato principale si era già estinto per prescrizione.
Richiamato dalla parte civile per contestare la mancata valutazione di un effetto preclusivo: la Corte osserva che l'applicazione dell'art. 129 va valutata rispetto alle concrete preclusioni che siano intervenute nel processo 'ora per allora'.
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione). Utilizzate nella contestazione dell'esclusione dell'aggravante e nella valutazione dei vizi di motivazione denunciati.
Richiamato in relazione ai profili di vizio di motivazione e alle regole processuali applicabili; la Corte ha comunque deciso per la prescrizione indipendentemente da tale doglianza.
d.l. 17 marzo 2020, n. 18 art. 83, comma 2 (sospensione COVID)
La Corte ha computato 64 giorni di sospensione obbligatoria previsti dalla normativa COVID nella determinazione del termine di prescrizione.
d.l. 8 aprile 2020, n. 23 art. 36, comma 1
Modifica normativa rilevante per il computo delle sospensioni COVID: la Corte ha considerato gli effetti utili ai fini del calcolo della prescrizione in conformità alla normativa e alla giurisprudenza costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale 25/05/2021 n. 140
Dichiarazione di incostituzionalità relativa a taluni rinvii/linee guida; la Corte ha escluso dal computo i 165 giorni disposti in base alle linee-guida del Presidente del Tribunale di Teramo che erano fondati su quella previsione poi ritenuta incostituzionale.
Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008 (Guerra)
Principio secondo cui l'interesse concreto della parte civile ad impugnare va valutato in relazione agli effetti favorevoli concreti che l'impugnazione potrebbe ottenere; richiamato per valutare la legittimazione della parte civile a proporre ricorso.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro) e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)
Riferimenti giurisprudenziali sul potere della Corte di accedere agli atti per valutazioni processuali e di diritto in sede di cassazione.
Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024 (Gueye)
Principio del favor rei nella determinazione della data di inizio del periodo di riferimento per la prescrizione in presenza di incertezza sulla data del fatto: qui la Corte è partita dall'inizio di gennaio 2014.
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per porre a carico del ricorrente le spese.
Massime di principio
- La parte civile ha interesse a impugnare l'esclusione di una circostanza aggravante se dall'accoglimento può derivare un vantaggio concreto (anche ai fini risarcitori o di procedibilità ex officio).
- Nelle controversie penali la determinazione del dies a quo per la prescrizione va effettuata con il principio del favor rei quando la data dell'evento è incerta: si assume la data più favorevole all'imputato (ultima data utile o, se incerta, l'inizio del periodo più favorevole).
- Nel calcolo della prescrizione vanno computati solo i periodi di sospensione validamente previsti dalla legge o riconosciuti come legittimo impedimento; non si possono conteggiare sospensioni disposte in base a provvedimenti o linee-guida successivamente dichiarati incostituzionali.
- La sola censura dell'esclusione di un'aggravante non è sufficiente se il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia di primo grado: la prescrizione estingue il reato e rende inammissibili le conseguenze penali richieste dalla parte civile.
- Se l'aggravante è già adeguatamente descritta nell'imputazione e nel contraddittorio processuale, il giudice deve motivare specificamente l'eventuale esclusione e l'eventuale applicazione di regole preclusive (art. 129 c.p.p.) deve fondarsi su concreti effetti preclusivi.
- Le questioni processuali relative al computo dei termini (sospensioni COVID, legittimo impedimento) sono decisive per l'esito dei termini di prescrizione; occorre documentazione e motivazione chiara per ogni periodo di sospensione invocato.
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