Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35187/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi al fondo previdenza, asseritamente dovuti per gli anni 2005-2010 da una società concessionaria di auto in relazione ai rapporti intrattenuti con un soggetto che l'ente riteneva qualificabile come agente. La società ha proposto opposizione al decreto, ma la corte d'appello l'ha respinta ritenendo che il rapporto fosse di agenzia, sulla base della durata pluriennale, della continuità dell'attività svolta e del numero elevato di operazioni/fatture emesse. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1742 e seguenti c.c., sostenendo che si trattasse invece di attività occasionale e instabile, riconducibile al mero procacciamento d'affari; inoltre ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 1417 c.c., assumendo che l'ente non avesse dato prova della natura agenziale del rapporto e che la qualificazione fosse avvenuta mediante mere presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi tendessero in sostanza a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito, il quale aveva correttamente valorizzato continuità, durata del rapporto e numero delle operazioni commerciali per qualificarlo come rapporto di agenzia. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento della volontà delle parti e la valutazione delle prove in ordine al contenuto del contratto costituiscono un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1742 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rapporto non integrasse agenzia ma mera attività occasionale/procacciamento d'affari; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, limitandosi a ritenere infondata la censura perché diretta a rivalutare il fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la distribuzione dell'onere probatorio in ordine alla natura agenziale del rapporto; la Corte ha reputato la doglianza inammissibilmente rivolta alla rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della norma, trattando la censura come critica alla valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    Richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale, quando dipende dall'accertamento della volontà delle parti e dalla valutazione di elementi fattuali come durata, continuità e modalità di svolgimento dell'attività, è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già scrutinati dal giudice di merito, salvo il vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • La prova della natura di un rapporto ai fini dell'accertamento degli obblighi contributivi può essere desunta anche da elementi indiziari complessivamente valutati dal giudice di merito, se coerenti e convergenti.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a criticare l'apprezzamento fattuale compiuto nei gradi di merito, esso è destinato al rigetto.
  • In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.