Cassazione Penale, Sentenza n. 34383/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della confisca di prevenzione delle quote della A.D.E. Transcontinental S.r.l., deducendo come novum la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di Carlo Esposito il 19 giugno 2023 (divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2024) unitamente a dichiarazioni testimoniali e precedenti assoluzioni. Hanno lamentato inoltre mancata motivazione circa la tardività della istanza e censurato l'inosservanza dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011; infine hanno contestato che la Corte di appello, pur ritenendo le quote estranee all'ablazione, non abbia disposto la restituzione per economia processuale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel complesso iter giudiziario, le quote della A.D.E. Transcontinental S.r.l. intestate agli Esposito non siano mai state confiscate in modo definitivo (più provvedimenti di annullamento e rinvio, con sentenza della Cassazione del 18/12/2018 che ha disposto la restituzione del fabbricato e la successiva correzione rigettata nel 2021). Poiché l'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 riguarda la revocazione di una confisca divenuta definitiva, il rimedio non era esperibile. La Corte ha confermato che la restituzione delle quote può essere chiesta al Tribunale di Prato in qualità di giudice dell'esecuzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno la somma equitativamente determinata di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 28)
Il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 si applica solo rispetto a un decreto di confisca di prevenzione divenuto definitivo; se la confisca non è mai divenuta definitiva o è stata annullata, non ricorrono i presupposti per la revocazione
Norma che disciplina il reato contestato in relazione all'intestazione fittizia; le pronunce di assoluzione riferite a tale norma sono state allegate dai ricorrenti come novum, ma non incidono sulla questione preliminare della definitività della confisca
d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modifiche in legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 7)
art. 7 (aggravante invocata nel procedimento a carico degli imputati)
È richiamata come elemento della contestazione aggravata originaria; non modifica il principio secondo cui la revocazione richiede una confisca definitiva
codice di procedura penale (art. 616, comma 1)
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento nei confronti dei ricorrenti; applicata qui per imporre il pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per escludere che i ricorsi siano stati presentati in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque prevedere l'ammenda equitativa
Massime di principio
- La revocazione prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è esperibile solo rispetto a misure di confisca di prevenzione divenute definitive; se la confisca è stata annullata o non è mai divenuta definitiva, il rimedio è inammissibile.
- In presenza di un iter processuale con annullamenti e decisioni di legittimità che hanno tolto efficacia definitiva al provvedimento ablativo, la via corretta per ottenere la restituzione dei beni è l'istanza davanti al giudice dell'esecuzione (Tribunale che ha emesso il provvedimento originario), non il rimedio di revocazione ex art. 28.
- La tempestività della domanda di revocazione va valutata rispetto al termine semestrale previsto dall'art. 28 comma 3 e alla conoscenza del novum; tuttavia questo profilo è irrilevante se manca la condizione soggettiva della definitiva confisca.
- Per azioni difensive simili è essenziale documentare chiaramente (a) la definitiva natura del provvedimento ablativo che si intende revocare, (b) la data di acquisizione della conoscenza del novum e (c) la natura effettiva e decisiva del novum rispetto alle ragioni originarie della confisca.
- Se il giudice d'appello ritiene che un bene sia estraneo all'oggetto del provvedimento ablativo, può rimandare la restituzione al giudice dell'esecuzione; in alternativa, per ragioni di economia processuale, talvolta potrebbe disporre la restituzione, ma la mancata ordinanza di restituzione non costituisce di per sé vizio sufficiente a rendere ammissibile il ricorso in revocazione.
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