Cassazione Civile, Ordinanza n. 21680/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella esattoriale emessa per TARSU relativa all'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società che svolge attività industriale. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la pretesa ritenendo illegittima l'assimilazione a rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalla contribuente, in quanto industriali, e limitando le superfici tassabili a 242 mq (uffici, bagni, mensa e officina), con richiamo anche a una precedente decisione su annualità 2006. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice tributario non poteva disapplicare la delibera comunale n. 46 del 1998 di assimilazione in assenza di specifica allegazione di vizi di legittimità da parte della contribuente; 2) violazione del d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 18, 21 e 57, del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68, e della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, deducendo che, dopo la riforma normativa, il divieto di assimilazione dei rifiuti industriali sarebbe venuto meno e che l'assimilazione comunale dei rifiuti speciali non pericolosi sarebbe legittima nei limiti fissati dalla delibera del 1998.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società, ritenendo non preclusivo il precedente relativo all'anno 2006 perché in materia tributaria l'efficacia del giudicato non opera su elementi del rapporto impositivo variabili da periodo a periodo. Nel merito, ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, cessata l'assimilazione ex lege dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, per gli anni successivi assume rilievo decisivo la disciplina dettata dai regolamenti o atti comunali di assimilazione; in difetto di tali indicazioni, opera l'esenzione prevista dall'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993. Nel caso concreto, la delibera comunale invocata prevedeva l'assimilazione nei limiti quantitativi dei rifiuti urbani avviati a raccolta e smaltimento, sicché la causa doveva essere riesaminata dal giudice di rinvio alla luce del corretto quadro normativo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per incardinare entrambi i motivi come violazioni di legge censurabili in cassazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
Il ricorrente lo invoca per sostenere che il giudice tributario non poteva disapplicare la delibera comunale di assimilazione in assenza di specifica deduzione di illegittimità da parte della contribuente.
d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 18, 21 e 57
Richiamati per sostenere che la disciplina sopravvenuta avrebbe consentito ai Comuni di assimilare ai rifiuti urbani quelli provenienti da attività economiche, superando il precedente divieto di assimilazione dei rifiuti industriali.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68
È la disposizione che, nel ragionamento della Corte, va letta alla luce della successiva evoluzione normativa in tema di assimilazione dei rifiuti speciali e urbani.
l. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39, comma 1
È menzionata come la fonte che aveva disposto l'assimilazione ex lege di taluni rifiuti speciali ai rifiuti urbani, poi venuta meno per effetto della normativa successiva.
l. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3
È richiamata come la norma che ha fatto venire meno l'assimilazione prevista ex lege, rendendo decisiva la potestà regolamentare comunale.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
In difetto di specifiche indicazioni comunali di assimilazione, trova applicazione l'esenzione dal tributo per le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilati.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68
La Corte lo considera nell'ambito della disciplina TARSU, ma afferma che la sua applicazione deve coordinarsi con la potestà comunale di assimilazione introdotta dalla normativa successiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno può precludere il riesame solo delle questioni che costituiscono punto fondamentale comune a più giudizi; non opera, invece, quando l'accertamento riguarda elementi della fattispecie impositiva variabili da periodo a periodo.
- L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia ultrattiva del giudicato solo per gli elementi permanenti del rapporto tributario; non la consente, invece, per fatti costitutivi mutevoli nel tempo.
- In materia di TARSU, cessata l'assimilazione ex lege di alcuni rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la debenza del tributo dipende dalla disciplina comunale di assimilazione vigente e dalle relative indicazioni quantitative e qualitative.
- Se il regolamento o l'atto comunale non individua in modo idoneo i rifiuti assimilati, opera l'esenzione per le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
- La disapplicazione dell'atto amministrativo in sede tributaria va esaminata nel quadro della disciplina sostanziale applicabile: quando la legge attribuisce al Comune la potestà di assimilazione, è decisivo verificare se l'atto locale rientri nei poteri conferiti dall'ordinamento e nei limiti da esso previsti.
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