Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31418/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello resta quindi ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione. La memoria difensiva depositata il 16/06/2025 è stata considerata tardiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18/12/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono due soli motivi: primo, censura del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; secondo, censura per asserita eccessività della pena irrogata. È anche menzionata una memoria difensiva pervenuta il 16/06/2025, ritenuta tardiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alle attenuanti generiche, perché la motivazione di merito era immune da evidenti illogicità e non occorreva confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente valorizzare quelli ritenuti decisivi; quanto alla pena, perché la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da congrua motivazione.

Norme richiamate

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve però esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario esaminare e confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • La censura in cassazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se la motivazione del giudice di merito non presenta evidenti illogicità o vizi macroscopici.
  • La graduazione della pena è materia tipicamente discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità può essere sindacata solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione o per violazione dei criteri legali di commisurazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.