Cassazione Penale, Ordinanza n. 03643/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la statuizione di inammissibilità dell'appello per tardività. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello perché proposto oltre il termine di legge, con conseguente esecuzione della sentenza di primo grado. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge penale e processuale, lamentando che la Corte di appello non avesse dichiarato la prescrizione maturata tra la sentenza di primo grado e l'ordinanza che aveva statuito l'inammissibilità dell'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'impugnazione tardiva determina un'inammissibilità originaria e non instaura validamente il rapporto impugnatorio, con la conseguenza che la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere eccepita in quel giudizio.
Norme richiamate
La prescrizione maturata dopo una impugnazione tardiva non può essere fatta valere, perché l'impugnazione stessa è inammissibile originariamente e non instaura un valido rapporto impugnatorio.
L'inosservanza dei termini per impugnare integra una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile originariamente e non produce un valido rapporto processuale di impugnazione.
- Quando l'appello è tardivo, l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado non può essere rilevata nel giudizio di impugnazione, poiché il gravame non è idoneo a riaprire il merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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