Cassazione Civile, Ordinanza n. 28583/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La Procura della Repubblica ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nel giudizio di opposizione il Tribunale aveva ritenuto tardivo il rimedio, valorizzando l'annotazione del procedimento informatico che indicava l'invio del provvedimento "a visto PM" e ponendo a carico dell'opponente l'onere di dimostrare la data di effettiva conoscenza dell'atto. In cassazione la Procura ha proposto due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto analitico; la Corte, comunque, esamina la questione della tempestività dell'opposizione e afferma che essa è tardiva anche per una ragione diversa, ossia perché proposta oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 anche quando non risulti la comunicazione del provvedimento.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Rileva che l'opposizione al decreto di liquidazione era stata proposta soltanto il 4 febbraio 2020 contro un decreto pronunciato il 12 settembre 2018, quindi oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. La tardività dell'opposizione viene dunque confermata, ma non sulla base della motivazione del Tribunale relativa alla comunicazione "a visto PM" e all'onere probatorio sulla conoscenza dell'atto; la Corte fonda la decisione sull'applicabilità del termine lungo di decadenza anche al rimedio oppositivo del patrocinio a spese dello Stato, in funzione della stabilità e definitività del provvedimento di liquidazione. Nessuna statuizione viene resa sulle spese, perché il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero e gli intimati non hanno svolto difese; la Corte esclude anche il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ricorso del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
Il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetto a un termine di impugnazione e, in mancanza di tempestività, è inammissibile o tardivo.
Il termine lungo semestrale di decadenza dall'impugnazione si applica anche al procedimento di opposizione contro il decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non intervenga comunicazione del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
Richiamato nella formulazione ratione temporis applicabile come termine lungo di sei mesi per le impugnazioni.
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione dei compensi emesso nel procedimento di patrocinio a spese dello Stato, pur inserito in un rito sommario, è un provvedimento idoneo a incidere su diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività; perciò, l'opposizione avverso di esso è soggetta al termine lungo di decadenza previsto per le impugnazioni.
- Quando non risulti la comunicazione del provvedimento di liquidazione, il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. si applica comunque al rimedio oppositivo ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, indipendentemente dalla posizione processuale della parte.
- Se l'opposizione è proposta oltre sei mesi dalla pronuncia del decreto di liquidazione, essa è tardiva e va respinta o dichiarata inammissibile, senza che sia necessario accertare in concreto la validità della comunicazione ove la decadenza risulti comunque maturata.
- Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero non comporta condanna alle spese processuali e non determina il raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti.
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