Sentenza del 18/11/2025 n. 30379 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ente aveva versato €54.208.740, pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, per avvalersi della cosiddetta way out prevista dall’art. 2, commi 3-bis e seguenti, del D.L. n. 18/2016: conferire l’azienda bancaria a una società per azioni, cessare l’attività bancaria mantenendo la natura mutualistica ed evitare l’adesione a un gruppo bancario cooperativo e la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. Chiese il rimborso della somma; il silenzio-rifiuto fu impugnato e il ricorso venne respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, come poi l’appello dalla CTR Toscana con sentenza n. 2245/4/2018 del 13 dicembre 2018. In cassazione l’Ente ha articolato dieci motivi: incompatibilità della disciplina con la libera concorrenza e la libera circolazione dei capitali secondo il diritto UE; violazione della neutralità fiscale dei conferimenti d’azienda; questioni di legittimità costituzionale relative, tra l’altro, a uguaglianza, proprietà, cooperazione, risparmio, capacità contributiva e libertà d’impresa; omessa pronuncia sulla concorrenza; omesso esame della capacità di continuare a concedere credito; e contestazione della condanna alle spese d’appello. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della disciplina o, in subordine, rinvii pregiudiziali e costituzionali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi nove motivi, ritenendoli infondati, e ha dichiarato inammissibile il decimo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 149/2021, aveva già dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 Cost.; il rinvio pregiudiziale alla CGUE è stato dichiarato irricevibile il 22 febbraio 2024. La Cassazione ha ritenuto che il versamento del 20% non sia un tributo coattivo, ma l’onere volontariamente assunto per ottenere il vantaggio della way out senza devolvere l’intero patrimonio ai fondi mutualistici. L’omissione del versamento non dà luogo a riscossione fiscale forzosa, ma impedisce di usufruire dell’opzione e comporta l’applicazione della regola generale sulla devoluzione. È stata confermata la condanna alle spese del giudizio d’appello; le spese di cassazione sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione del 7 ottobre 2025, depositata il 18 novembre 2025.
Norme richiamate
Il versamento si configura, dunque, come un onere collegato all'esercizio di una determinata opzione (in questo senso, v. sentenza n. 500 del 1993), che la conferente è tenuta ex lege ad assolvere, ove intenda realizzare il suo interesse a non aderire a un gruppo bancario cooperativo, evitando, al contempo, di trasformarsi essa stessa in Spa e di devolvere conseguentemente il proprio patrimonio ai fondi mutualistici.
Il pagamento del 20% è considerato il costo-opzione per accedere alla way out, non un’imposta autonomamente riscuotibile. Se la banca non paga, non sorge un credito fiscale riscuotibile coattivamente: viene meno l’accesso all’opzione e opera la disciplina generale della devoluzione patrimoniale.
Art. 150-bis, comma 5, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario)
In nessun caso infatti alla devoluzione può essere riconosciuta natura sanzionatoria, stante che l'effetto devolutivo, che si produce in tutte le ipotesi di inosservanza degli "obblighi" indicati al citato comma 3-quater, altro non è che la conseguenza della riespansione della regola generale dettata dall'art. 150-bis, comma 5, t.u. bancario.
La devoluzione del patrimonio non è una sanzione per il mancato pagamento, ma il ripristino della regola generale applicabile alle banche cooperative che non accedono alla deroga prevista dalla riforma.
Art. 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388
L'omesso versamento all'atto del conferimento d'azienda non legittima il fisco alla riscossione coattiva della somma dovuta, in esecuzione di un atto autoritativo di carattere ablatorio, ma comporta la definitiva soggezione della conferente, ex art. 17 della legge n. 388 del 2000, all'obbligo - non finalizzato a sovvenire a pubbliche spese - di devolvere il suo patrimonio effettivo ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo la regola generale operante nel caso di mancata adesione della BCC al gruppo.
Quando non viene esercitata validamente la way out, il patrimonio è devoluto ai fondi mutualistici secondo la regola generale; tale effetto non equivale alla riscossione forzata di un tributo.
Art. 15, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione, né occorre una motivazione specifica per spiegare perché non sia stata disposta.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dal ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Quando una disciplina offre un’opzione organizzativa alternativa a una regola generale e subordina il vantaggio a un pagamento, occorre verificare se il pagamento sia un tributo coattivo oppure un onere volontario per accedere all’opzione. In questa decisione è stato qualificato come onere, perché il mancato pagamento non produce un credito fiscale riscuotibile, ma impedisce di ottenere il vantaggio richiesto.
- La conseguenza patrimoniale prevista dalla disciplina generale per chi non sceglie o non soddisfa le condizioni della deroga non è automaticamente una sanzione: può costituire l’applicazione della regola ordinaria che la deroga avrebbe consentito di evitare.
- Nel valutare una censura costituzionale o europea relativa a un prelievo, sono rilevanti la sua natura effettiva, la coattività e la possibilità di riscossione forzosa, non soltanto la denominazione o l’entità della somma.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE deve esporre in modo concreto e non ipotetico il collegamento della controversia con il diritto dell’Unione; per invocare le libertà fondamentali, una fattispecie interamente interna richiede elementi specifici che dimostrino tale collegamento.
- La compensazione delle spese di lite è normalmente una valutazione discrezionale del giudice di merito; la mera complessità della controversia non rende automaticamente censurabile in cassazione la decisione di non compensarle.
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