Cassazione Penale, Sentenza n. 13068/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia che lo ha confermato responsabile del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: avrebbe presentato una falsa denuncia di smarrimento della carta d'identità alla Polizia municipale di Foligno per ottenere impunità rispetto a una truffa commessa pochi giorni prima. In appello il ricorrente contestava: (i) la qualificazione del fatto come falso non innocuo; (ii) l'assenza della consapevole volontà di alterare il vero; (iii) la mancata ammissione della rinnovazione istruttoria (esame del teste Mambelli); (iv) l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); (v) la dosimetria della pena.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: la richiesta di rinnovazione istruttoria è manifestamente infondata perché non è stata dimostrata la necessità del mezzo richiesto e non si trattava di prova "nuova" ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; la denuncia di smarrimento per ottenere il duplicato comporta un obbligo giuridico di verità e la falsità integra il reato contestato; la condotta non è qualificabile come falso innocuo né come fatto di particolare tenuità, tenuto conto degli effetti giuridici ottenuti e dei precedenti dell'imputato; la pena è stata determinata nel minimo e quindi la censura sulla dosimetria è indeducibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La rinnovazione del dibattimento è subordinata alla valutazione discrezionale del giudice: se si tratta di prove già acquisite o nuove occorre dimostrare la necessità di assumere il mezzo per superare la presunzione di completezza dell'istruttoria; se si tratta di prove sopravvenute il giudice richiede la prova negativa della manifesta superfluità del mezzo
Richiamata dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità, è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie per la rilevanza degli effetti giuridici ottenuti e per i precedenti penali dell'imputato
Cass. Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015
Principio secondo cui la falsità ideologica del privato in atto pubblico sussiste solo quando l'atto sia destinato a provare la verità dei fatti e una norma obblighi il privato a dichiarare il vero
Cass. Sez. 5, n. 48884 del 17/09/2018
La denuncia di smarrimento della carta d'identità, essendo presupposto per il rilascio del duplicato, impone al denunciante un obbligo di verità; la falsità integra il reato di falso ideologico
Cass. Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990 (Casarola)
La falsità non è 'innocua' quando incide sulla funzione probatoria e documentale dell'atto
Cass. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017
Conferma che le falsità incidenti sulla funzione probatoria/documentale non possono essere qualificate come falsi innocui
Cass. Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
L'elemento soggettivo e i precedenti penali rilevano nella valutazione della particolare tenuità del fatto; la presenza di tali elementi può escludere l'applicazione della causa di non punibilità
Massime di principio
- La denuncia di smarrimento di un documento, se è presupposto per ottenere un provvedimento amministrativo (es. rilascio duplicato), impone al dichiarante un obbligo giuridico di verità: la menzogna può integrare il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
- Il "falso innocuo" non si configura quando la dichiarazione falsa incide sulla funzione probatoria o documentale dell'atto; valutare sempre l'effetto giuridico dell'atto per determinare la tipicità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva degli effetti materiali, della gravità e delle condizioni personali: precedenti penali e il concreto vantaggio ottenuto possono escluderne l'applicabilità.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in sede di cassazione è soggetta alla presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado: chi la propone deve dimostrare la necessità del mezzo probatorio, salvo che si tratti di prove effettivamente sopravvenute.
- Le censure sulla dosimetria della pena sono difficili da accogliere se il giudice di merito ha motivato e ha applicato il minimo edittale; l'impugnazione richiede specifiche ragioni di illogicità o travisamento dei fatti.
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