Sentenza n. 3346/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa declaratoria di illegittimità: del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale, trasmessa a mezzo PEC in data 19.12.2025 dalla ricorrente, avente ad oggetto l’istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 - Concorso PNRR "per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno" per la Classe di Concorso A022”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 19 dicembre 2025 relativa al concorso PNRR per la classe di concorso A022
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, candidata idonea non vincitrice e non riservista al concorso PNRR per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A022, aveva presentato all'U.S.R. Campania un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. L'istanza riguardava: l'elenco dei candidati vincitori e idonei che avevano rinunciato all'assunzione o alla nomina in ruolo, con indicazione delle date di rinuncia e degli eventuali titoli di riserva; i provvedimenti con cui l'Amministrazione aveva preso atto delle rinunce; gli atti di scorrimento della graduatoria e le immissioni in ruolo dei candidati subentranti; l'ultimo stato aggiornato della graduatoria; nonché gli eventuali atti adottati in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Campania relativa al computo dei candidati riservatari collocati tra i vincitori per merito ai fini della quota di riserva. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, l'ingiustizia manifesta, il difetto assoluto di motivazione, la violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e leale collaborazione. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato all'U.S.R. di depositare una relazione chiarendo se l'istanza fosse stata accolta o respinta e, in caso negativo, per quali ragioni; l'Amministrazione non ha ottemperato neppure a tale ordine istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'U.S.R. Campania non aveva fornito alcun riscontro all'istanza di accesso, neppure dopo l'ordinanza istruttoria del giudice. Il silenzio è stato qualificato come illegittimo, anche considerando che, in procedimenti analoghi, la stessa Amministrazione aveva fornito una risposta, sebbene non integralmente satisfattiva. È stato ordinato all'U.S.R. Campania di esibire e rilasciare copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo pagamento dei diritti, della documentazione richiesta nell'istanza del 19 dicembre 2025. L'ordine comprende anche gli eventuali ulteriori e successivi provvedimenti adottati per dare esecuzione alla precedente sentenza del TAR, poiché tale richiesta è stata ritenuta sufficientemente specifica e riferita a documenti individuabili, non trattandosi di un'inammissibile richiesta di elaborazione di dati. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'U.S.R. Campania sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato ove versato; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
La disciplina dell'accesso documentale impone all'amministrazione di esaminare e riscontrare l'istanza relativa a documenti specificamente individuati quando essa è funzionale alla tutela di posizioni giuridiche soggettive.
È richiamato con riferimento alla censura di difetto di motivazione del diniego di accesso; nel caso concreto l'assenza totale di riscontro ha impedito qualsiasi motivazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato a sostegno dei doveri di correttezza e leale collaborazione dell'amministrazione nei rapporti con il privato.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Ha costituito la base per l'attribuzione delle spese ai difensori della ricorrente, che ne avevano fatto richiesta e anticipazione.
Massime di principio
- Il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di accesso documentale, protratto oltre il termine previsto e non seguito da alcuna risposta neppure nel corso del giudizio, è illegittimo quando l'istanza è funzionale alla tutela di posizioni giuridiche soggettive dell'istante.
- L'ordine giudiziale di esibizione può comprendere gli ulteriori e successivi provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione di una specifica decisione giudiziaria, quando il riferimento alla sentenza consenta di individuare concretamente i documenti richiesti.
- Non costituisce richiesta di elaborazione di dati, sottratta all'accesso documentale, la domanda di ostensione di documenti esistenti e individuabili relativi alle attività consequenziali dell'amministrazione, anche se tali documenti devono essere selezionati in relazione all'oggetto dell'istanza.
- La mancata risposta dell'amministrazione all'istanza di accesso, anche dopo un ordine istruttorio del giudice volto a chiarire le ragioni dell'eventuale diniego, conferma l'illegittimità del silenzio e giustifica l'ordine di esibizione della documentazione richiesta.
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