Sentenza n. 2333/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 3519/2023 emessa in data 18 dicembre 2023 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla docente il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici considerati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Con sentenza n. 3519/2023 del 18 dicembre 2023, il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico, condannando il Ministero all’esecuzione. Poiché il Ministero non ha spontaneamente adempiuto, la docente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il ricorso ha evidenziato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria, la sua notificazione al Ministero il 6 aprile 2025 e la persistente inerzia dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Ha inoltre accertato che la pronuncia era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero, ritenendo così integrate le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto anche per gli anni di servizio a tempo determinato in forza della sentenza civile da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, una volta verificati il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione obbligata e quest’ultima non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza esecutiva del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico quando l’attività di esecuzione rientri nei suoi compiti istituzionali; in tale ipotesi non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →