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Sentenza

Sentenza n. 230/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’annullamento quanto al ricorso n. 801 del 2025: a – dell’ordinanza del 06.03.2025, successivamente notificata, con la quale il Comune di Battipaglia ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Domodossola; b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 79 del 02.01.2025, recante la comunicazione di avvio del procedimento; c – ove e per quanto occorra, della relazione di sopralluogo prot. n. 80515 del 10.10.2024; d – ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 73608 del 20.10.2017; e – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.. quanto al ricorso n. 1652 del 2025: a – dell’ordinanza del 16.07.2025, con la quale il Comune di Battipaglia ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Domodossola; b – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202500801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di demolizione del 6 marzo 2025 e del 16 luglio 2025, relative a opere edilizie ritenute difformi o abusive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato due ordinanze di demolizione adottate dal Comune di Battipaglia ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001. Con il primo ricorso contestavano opere asseritamente realizzate in parziale difformità da precedenti titoli edilizi, tra cui variazioni dell'altezza e del perimetro delle rampe, incrementi volumetrici e una recinzione sul terrazzo. Deducevano la violazione dell'art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001, sostenendo che lo stato dei luoghi fosse conforme a titoli edilizi successivi rispetto a quelli considerati dal Comune; invocavano l'applicazione dell'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, ove la demolizione avesse arrecato pregiudizio alle parti conformi; qualificavano le opere come interventi di edilizia libera o pertinenziali minimi; contestavano l'utilizzo della configurazione catastale per la determinazione delle difformità; lamentavano l'omessa rivalutazione della vicenda alla luce degli artt. 34-bis e 36-bis d.P.R. 380/2001, introdotti dal d.l. 69/2024, nonché il difetto di motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione e sulla qualificazione giuridica delle opere. Con il secondo ricorso impugnavano l'ordinanza del 16 luglio 2025, relativa a circa 56 mq e 231 mc di ampliamento e al frazionamento di locali commerciali con diversa distribuzione interna. Deducevano carenza di istruttoria e motivazione, mancata verifica dello stato legittimo e delle difformità riguardo alle unità immobiliari interessate, violazione dell'art. 9-bis, comma 1-bis, e dell'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, sostenendo inoltre che l'ampliamento fosse inferiore al 20% del volume complessivo e che il frazionamento fosse qualificabile come manutenzione straordinaria soggetta a CILA, con applicazione della sola sanzione pecuniaria. Contestavano infine l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata applicazione degli artt. 34-bis, 34-ter e 36-bis d.P.R. 380/2001. Il Comune eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità dei ricorsi, evidenziando la precedente ordinanza di demolizione del 2017, il riconoscimento dell'abusività mediante successive istanze di sanatoria e fiscalizzazione e la mancata impugnazione dei dinieghi di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Nel merito non ha esaminato le censure edilizie, poiché in udienza le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità in relazione all'avvenuto deposito dell'istanza di fiscalizzazione degli abusi. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato, la dichiarazione resa prima della decisione imponesse la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta mancanza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza richiesta. I ricorsi riuniti sono stati quindi dichiarati improcedibili. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa delle ordinanze comunali di demolizione; la sentenza non ne esamina i presupposti sostanziali per effetto dell'improcedibilità.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Invocato dalle ricorrenti per ottenere, in luogo della demolizione, la sanzione pecuniaria in caso di pregiudizio per la parte conforme; la questione non è stata decisa.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Invocato in relazione alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile e alla rilevanza dei titoli edilizi successivi; la censura non è stata esaminata.

  • artt. 34-bis, 34-ter e 36-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamati dalle ricorrenti per sostenere la necessità di rivalutare la vicenda alla luce della disciplina sopravvenuta; il TAR non si è pronunciato sulla loro applicabilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato nella ricostruzione del procedimento di sanatoria, nel quale il Comune aveva comunicato i motivi ostativi; non costituisce oggetto della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio della domanda, il giudice può decidere il merito dell'impugnazione soltanto finché il ricorrente conserva un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
  • La dichiarazione resa dal ricorrente, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando una nuova situazione di fatto o di diritto rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza richiesta, facendo venir meno l'utilità concreta della pronuncia giurisdizionale.
  • Ricorsi connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo possono essere riuniti e definiti con un'unica pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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