Cassazione Penale, Ordinanza n. 02320/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro il decreto del magistrato di sorveglianza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente un profilo di colpa nella presentazione del ricorso. La decisione è stata assunta de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda un reclamo generico in materia di esecuzione penitenziaria ex art. 35 ord. pen. deciso con decreto del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 13 maggio 2024. Avverso tale provvedimento il soggetto interessato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa dalla Corte non attiene al merito del reclamo, ma alla ritualità del ricorso: poiché il provvedimento e il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, trova applicazione l'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone la sottoscrizione del ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, da parte di difensori abilitati al patrocinio in Cassazione, a pena di inammissibilità. La Corte rileva pertanto l'inammissibilità de plano del ricorso e applica la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
norma evocata come base del reclamo generico contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza; il testo non ne specifica il contenuto oltre al riferimento procedurale.
il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità, per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano.
impone, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di cause che escludano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, il ricorso dell'imputato o del condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale integra causa di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando emerge immediatamente la mancanza di un requisito formale essenziale dell'impugnazione.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi idonei a escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- La disciplina sulla sottoscrizione qualificata del ricorso in cassazione si applica anche al condannato, equiparato sul punto all'imputato.
Come è indicizzato
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