Cassazione Penale, Ordinanza n. 08436/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo prospettato perché l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. non si applica ai fatti commessi prima del 1 gennaio 2020. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'istituto dell'improcedibilità opera solo per i reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, mentre il fatto era stato commesso il 15 aprile 2012, con conseguente applicabilità del regime della prescrizione e non dell'improcedibilità.
Norme richiamate
artt. 624-bis c.p., 625 n. 2 c.p.
norme incriminatrici poste a base della condanna confermata nei gradi di merito
l'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio opera solo per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020
non citato nel testo
base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione non ha applicazione retroattiva ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020.
- Quando il fatto è anteriore al 1 gennaio 2020, la questione processuale non può essere risolta in termini di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., ma resta soggetta al diverso regime della prescrizione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo si fonda su una disposizione processuale manifestamente non applicabile ratione temporis al fatto contestato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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