Cassazione Penale, Sentenza n. 37496/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per il reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; il ricorrente deduce la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) (mancata pronuncia sulla confisca del veicolo) per omissione, sia nella motivazione sia nel dispositivo della sentenza, sull'applicazione della confisca del veicolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza era priva di allegazioni documentali circa la proprietà del veicolo, requisito essenziale per una doglianza sulla confisca. Il motivo è stato giudicato generico e aspecifico, in violazione del principio di autosufficienza (art. 591, comma 1, lett. c., c.p.p.) e del requisito di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p. La Corte ha ricordato che l'impugnante deve indicare chiaramente gli elementi di fatto alla base delle censure; tale onere non è stato assolto, per cui il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
La norma sanziona la guida in stato di ebbrezza e prevede, in talune ipotesi, la confisca del veicolo; la corte valuta che per impugnare la mancata pronuncia sulla confisca occorre dimostrare la rilevanza della proprietà del veicolo.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso che non rispetti il principio di autosufficienza: le censure devono essere corredate da documenti necessari a dimostrare i fatti dedotti (qui, la proprietà del veicolo).
Imposta il requisito di specificità dei motivi di impugnazione: l'impugnante deve indicare con chiarezza i punti della decisione contestati e gli elementi di fatto che li sorreggono; il mancato assolvimento di questo onere comporta inammissibilità.
La sentenza impugnata è stata resa ai sensi della procedura di cui agli artt. 444 ss. (patteggiamento); ciò non esime l'impugnante dall'osservare i requisiti formali e documentali dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per contestare omissioni riguardanti la confisca di un bene è necessario allegare e, se possibile, produrre documentazione che provi la proprietà o l'interesse sul bene (es. libretto/atto di proprietà), altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Le impugnazioni in materia penale devono rispettare il requisito di specificità dell'art. 581 c.p.p.: indicare chiaramente i punti della decisione contestati e i fatti specifici su cui si fondano le censure.
- Una censura generica priva di elementi fattuali e documentali non permette al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato e porta all'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando si impugna una sentenza pronunciata con procedura di patteggiamento (art. 444 ss.), il percorso formale per l'impugnazione non cambia: vanno osservati gli stessi obblighi di specificazione e documentazione.
- Prima di proporre ricorso è buona prassi raccogliere e allegare tutta la documentazione rilevante (prova di proprietà, documenti del veicolo, eventuali atti amministrativi) e formulare motivi specifici e circostanziati per evitare l'inammissibilità.
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