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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44219/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado per mancata notifica all'imputato dell'atto di citazione e del verbale d'udienza del 27/03/2017, nonostante un'ordinanza che avrebbe disposto tale notifica; si lamentava altresì l'assenza di contatti con l'assistita dopo la nomina del difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'errore nel verbale del 27/03/2017 (una parte prestampata non completamente sbarrata) fosse un mero errore materiale e che il rinvio dell'udienza fosse stato disposto su istanza del difensore (depositata il 22/03/2017) in relazione alla sospensione dei processi fino al 31/07/2017, non per i presupposti dell'art. 420-quater. È stato inoltre accertato che la notificazione del decreto di citazione era stata eseguita presso il difensore di fiducia (avv. Gramenzi), presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che richiede l'effettività della conoscenza del processo e ha ritenuto che la nomina accettata del difensore e l'assenza di deduzioni probatorie sul mancato rapporto fiduciario dimostrassero la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione alla conoscenza. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato (sussistenza del reato accertata in grado di merito).

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'ipotesi di procedere in assenza; prevede che si proceda in assenza in caso di rinuncia espressa o in presenza di indici di conoscenza (nomina difensore, elezione di domicilio, notifica dell'avviso, ecc.), ma tali indici formano una presunzione relativa la cui effettività deve essere verificata.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Collegato alla disciplina delle condizioni di procedibilità in caso di assenza; citato come riferimento normativo ai fini della valutazione dell'operatività dell'art. 420-quater.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Prevedeva particolari presupposti per il rinvio o altre misure; nel caso concreto la Corte ha escluso che il rinvio fosse stato disposto ai sensi di tale articolo, trattandosi invece di una richiesta difensiva legata alla sospensione dei processi.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma di coordinamento procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; contesto procedurale relativo alle comunicazioni al Collegio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato.

Massime di principio

  • La mera presenza di una cancellazione o di un'incompletezza su un modulo prestampato non determina automaticamente la nullità assoluta quando è evidente che si tratta di un errore materiale e gli elementi concreti dimostrano la regolarità del procedimento.
  • La notifica all'avvocato difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, costituisce un indice rilevante della conoscenza del processo; se la nomina del difensore è stata accettata e il difensore ha svolto il proprio ruolo, ciò può far ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva contezza del procedimento.
  • Gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420-bis (nomina difensore, elezione di domicilio, notifiche, ecc.) sono presunzioni relative che devono essere valutate in termini di effettività: in assenza di prove contrarie sul mancato rapporto fiduciario o sulla mancata ricezione di notifiche, la presunzione può reggere.
  • Chi contesta la mancata conoscenza del processo deve fornire elementi probatori concreti (es. tentativi documentati di ricerca, mancanza di elezione di domicilio, prova che il difensore non abbia accettato o informato l'assistito); deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Se il rinvio dell'udienza è stato chiesto dal difensore in applicazione di norme sopravvenute (es. sospensione dei processi), va verificata la causa del rinvio prima di concludere per vizi formali connessi all'articolato prestampato del verbale.

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