Cassazione Penale, Sentenza n. 34175/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione di prodotti informatici e di 100 carica batterie con marchi contraffatti; proponeva quattro motivi: 1) violazione di legge per mancata riqualificazione in illecito amministrativo (art. 1, comma 7, D.L. 35/2005) o nella contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.), estinte per prescrizione; 2) omessa motivazione sulla possibile qualificazione dei reati come tentati (conseguente prescrizione); 3) violazione di legge perché, anche se consumati, i reati erano di lieve entità e dovevano estinguersi per prescrizione (richiamo all'ipotesi lieve ex art. 648 c.p.); 4) carenza e contraddittorietà della motivazione circa la consapevolezza della provenienza illecita dei beni (il ricorrente sostiene di aver comprato tramite AliExpress, a prezzo congruo, e di aver chiesto caricatori "compatibili" privi di marchio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati: il motivo sulla carenza motivazionale circa la consapevolezza (la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato elementi quale la vendita tramite piattaforma non autorizzata, prezzo irrisorio e la qualifica commerciale del ricorrente); il motivo di riqualificazione in illecito amministrativo o contravvenzione (la Corte ha confermato che il dato psicologico richiesto per la ricettazione era provato e che la norma del D.L. 35/2005 si applica al consumatore finale, non al venditore commerciale); il motivo relativo alla lieve entità/prescrizione (la particolare tenuità è una circostanza attenuante, non autonoma, e non riduce il termine di prescrizione che va calcolato sul massimo edittale; con interruzioni e sospensioni i reati non erano prescritti); e il motivo sull'eventuale qualificazione come tentato (la doglianza era priva di specificità e, comunque, la ricezione/accordo di acquisto concretizza la consumazione della ricettazione anche in assenza della traditio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla ricettazione: la sentenza interpreta l'elemento psicologico come conoscenza o rappresentazione concreta della possibilità della provenienza delittuosa; la particolare tenuità prevista dal comma (ora quarto) è qualificata come circostanza attenuante e non incide sul computo del termine di prescrizione
Norma sull'acquisto di cose di sospetta provenienza (incauto acquisto): distinta dalla ricettazione per l'elemento soggettivo (colpa/diligenza vs dolo/consapevolezza). La Corte ha escluso che il caso potesse rientrare in tale contravvenzione quando è provata la consapevolezza
art. 1, comma 7, D.L. 14/03/2005 n. 35 (conv. L. 80/2005)
Norma sull'illecito amministrativo relativo a beni di provenienza illecita: la giurisprudenza e la Corte qui richiamata la interpretano come applicabile all'acquirente finale per uso personale, non al commerciante che acquista per la vendita
Richiamato per affermare che la circostanza attenuante della particolare tenuità non riduce il termine di prescrizione: il computo della prescrizione va fatto sul massimo edittale dell'ipotesi-base
Richiamato in relazione agli effetti interruttivi della prescrizione (aumento del termine in presenza di interruzioni), usato per calcolare il nuovo termine prescrizionale
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e idonei; la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili per carenza di specificità o manifestamente infondati
art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamati in ordine alla mancata richiesta di trattazione orale in presenza: il processo si è svolto senza udienza in presenza
Dispositivo che consente la condanna alle spese e l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente
Massime di principio
- Per distinguere ricettazione e incauto acquisto occorre valutare l'elemento soggettivo: la ricettazione richiede consapevolezza (o accettazione del rischio) della provenienza illecita, l'incauto acquisto è caratterizzato da colpa/difetto di diligenza
- L'acquisto pattuito o la ricezione materiale presso l'attività commerciale bastano per la consumazione della ricettazione: non è necessaria la consegna materiale (traditio) per integrare il reato
- La "particolare tenuità" prevista dall'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante e non riduce il termine di prescrizione: il computo della prescrizione si fa sul massimo edittale dell'ipotesi-base, tenendo conto di interruzioni e sospensioni
- L'illecito amministrativo previsto dal D.L. 35/2005 (art. 1, comma 7) si applica al consumatore finale per uso personale e non all'acquirente commerciale che acquista per rivendere
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione del fatto o degli elementi probatori: le censure che si limitano a chiedere la rivalutazione della prova sono inammissibili o manifestamente infondate
- I motivi nuovi introdotti in appello o in cassazione devono essere specifici e adeguatamente motivati: apodittiche affermazioni ("avrebbe dovuto essere tentato") senza argomentazione sono inammissibili per carenza di specificità
- Per la valutazione della prescrizione è necessario calcolare il termine in base alla pena massima edittale, applicando gli aumenti per interruzioni (art. 161) e le sospensioni; attenuanti che non incidono sul termine non producono estinzione per prescrizione
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