Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1597/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'accertamento della nullità/inefficacia/inopponibilità dell'accordo sindacale del 27 novembre 2015 per carenza di mandato delle OO.SS. firmatarie e la riconversione in corrispettivo monetario del beneficio consistente in agevolazione tariffaria sull'energia elettrica (ovvero, in via subordinata, il pagamento degli importi determinati dalla tabella allegata all'accordo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui l'agevolazione tariffaria non ha natura retributiva/di 'diritto quesito' e pertanto poteva essere incidibile dalla disdetta unilaterale di ENEL; la somma una tantum prevista dall'accordo 2015 è qualificata come erogazione liberale frutto di trattativa. Molti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per difetti formali (rinvio per relationem, violazione del principio di autosufficienza del ricorso, mancata indicazione puntuale di atti/documenti) o per essere, in concreto, meri richiami a nuovo apprezzamento del merito. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite (compensi e oneri indicati nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 112 codice di procedura civile

    Richiesta di pronunzia omessa va dedotta con puntualità nel ricorso per cassazione; il vizio di omessa pronunzia non può essere dedotto per relationem agli atti di merito e richiede l'indicazione specifica degli atti/udienze in cui la domanda o eccezione è stata proposta.

  • art. 115 codice di procedura civile

    La censura sulla valutazione delle prove in sede di merito non è rilevante in cassazione se si limita a chiedere un diverso apprezzamento; la violazione sussiste solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio illegittimamente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 codice di procedura civile

    Gli specifici motivi di cassazione (omessa pronunzia, violazione delle norme processuali, vizio di motivazione) vanno formulati secondo i canoni di autosufficienza del ricorso; molte censure basate su questi articoli sono state dichiarate inammissibili per carenze di forma o per essere in realtà richieste di nuova valutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 codice di procedura civile

    I documenti e gli atti richiamati in ricorso per cassazione devono essere esattamente evocati; il rinvio generico agli atti di merito è causa di inammissibilità.

  • art. 348-ter codice di procedura civile ("doppia conforme")

    La presenza di due decisioni conformi (primo e secondo grado) limita le censure sul vizio motivazionale in cassazione, salvo che il ricorrente dimostri che le motivazioni dei due gradi divergono tra loro.

  • art. 15 d.l. n. 337/1992 conv. in legge n. 359/1992

    Richiamato per la mutata natura giuridica di ENEL (da ente pubblico economico a società per azioni), elemento rilevante nella valutazione dell'evoluzione del quadro collettivo e della legittimità delle modifiche.

  • artt. 49 e 51 TUIR

    La qualificazione fiscale dell'erogazione (inclusione nel CUD come reddito da lavoro) non è decisiva ai fini della qualificazione dell'agevolazione nell'ambito del rapporto di lavoro: l'incidenza fiscale non determina automaticamente la natura retributiva ai fini del diritto del lavoro.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di proporzionalità/sufficienza della retribuzione; la Corte ha ritenuto che l'agevolazione tariffaria non rientra nel canone della retribuzione garantita dall'art. 36 Cost. essendo un beneficio non correlato alla prestazione del singolo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Riferito in relazione al contributo unificato e agli importi dovuti; la sentenza dà atto degli adempimenti in materia di contributo ove necessario.

  • art. 12 Preleggi, artt. 1872, 1321, 1322, 2099, 1175 e 1375 cod. civ.; art. 15 legge n. 300/1970

    Norme e principi richiamati dai ricorrenti per sostenere la natura contrattuale/retributiva dell'agevolazione e la violazione di corretta esecuzione del contratto; la Corte non li ha ritenuti risolutivi o li ha esclusi o non ha potuto esaminarli per ragioni procedurali o perché non applicabili alla fattispecie concreta.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un'erogazione (es. inserimento nel CUD) non determina automaticamente la sua natura retributiva nel diritto del lavoro; occorre valutare il collegamento tra beneficio e prestazione lavorativa.
  • Un benefit aziendale 'sganciato' dalla quantità/qualità della prestazione o dalla posizione del lavoratore è più facilmente qualificabile come concessione non retributiva e quindi non necessariamente costituente diritto quesito.
  • La disdetta unilaterale delle regolamentazioni collettive può essere legittima se il beneficio non configura un diritto acquisito; la funzione evolutiva della contrattazione collettiva implica che condizioni non predeterminate possano essere modificate.
  • In cassazione vige il principio di autosufficienza del ricorso: le censure devono essere formulate con precisione, evocando esattamente gli atti e le prove; i rinvii per relationem e le memorie integrative non sanano vizi del ricorso.
  • Le doglianze sulla valutazione delle prove in sede di merito non sono rilevanti in cassazione se si limitano a chiedere un diverso apprezzamento probatorio; va dimostrato l'uso di prove non dedotte o valutate illegittimamente.
  • L'esistenza di una 'doppia conforme' (stesso esito in primo e secondo grado) restringe l'ammissione di censure sul motivo istruttorio/motivazionale in cassazione, salvo prova di motivazioni contrastanti.
  • Se si contesta la rappresentatività o il mandato delle organizzazioni firmatarie di un accordo collettivo, è necessario che tale questione sia tempestivamente e specificamente dedotta e provata nei precedenti gradi, altrimenti può essere ritenuta inammissibile in cassazione.
  • Per ottenere la conversione in denaro di un beneficio collettivo o il riconoscimento di un diritto 'quesito' è essenziale dimostrare la natura retributiva e la stabilità del beneficio nel tempo; in assenza di ciò, le misure di natura liberale o transattiva possono essere considerate non trasferibili in denaro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.