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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1598/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento per giusta causa del 21/01/2011 per fatti disciplinari: il ricorrente, in servizio come capotreno su treno da Roma Tiburtina a Fiumicino e incaricato come "agente solo", si sarebbe trattenuto in cabina di guida e, in assenza dei presupposti per farlo, avrebbe ordinato la partenza al macchinista; in due dei tre episodi gli sarebbe stata addebitata anche la turbativa della circolazione con conseguente disservizio alla clientela e danno d'immagine. In sede di cassazione parte delle censure riguardavano la mancata verifica della proporzionalità della sanzione (licenziamento) rispetto all'infrazione, il presunto contrasto tra disposizioni aziendali (DEIF) e norme di rango superiore (D. Lgs. 162/2007, ISPAT, PGOS) e la qualificazione della fattispecie rispetto alle sanzioni previste dal CCNL (art. 57 e 58), con la richiesta che la sanzione fosse ridotta perché riconducibile a fattispecie punibili con sanzione conservativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Dopo il rinvio disposto da Cass. n. 6606/2018 (che aveva evidenziato carenza di disamina sulla proporzionalità), il giudice del rinvio aveva verificato la disciplina collettiva e, valutata unitariamente la pluralità degli episodi e l'intensità dell'elemento soggettivo (pervicace volontà di contestare i poteri aziendali e scarsa diligenza), aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa per essersi leso il vincolo fiduciario e per il possibile pregiudizio agli scopi aziendali. La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente: respinte le censure sulla mancata individuazione del precetto violato perché la questione era già definita dalla sentenza rescindente; dichiarati inammissibili o infondati i motivi che non indicavano specifici profili di diritto o fatti decisivi tali da incidere sulla valutazione di merito; confermata la non sussumibilità della condotta nelle fattispecie del CCNL con sanzione conservativa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2106 cod. civ.

    Richiamato come criterio generale di proporzionalità della sanzione disciplinare: la Corte ha valutato la proporzionalità in base all'elemento soggettivo e oggettivo della condotta e ha ritenuto la sanzione espulsiva giustificata dalla gravità e reiterazione degli episodi.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione: la Cassazione ha ritenuto il motivo superato in parte perché la questione sulla identificazione del precetto violato era già definita dalla sentenza rescindente.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Richiesto per dedurre omesso esame di fatto decisivo; la Corte precisa che per ottenere annullamento occorre indicare fatto storico-fenomenico decisivo non valutato e farlo nei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.; qui la deduzione non è stata posta nei termini richiesti.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiede l'autosufficienza del ricorso in cassazione e la trascrizione dei documenti fondamentali: la Corte ha censurato la mancanza di specificazione/documentazione circa il presunto contrasto normativo invocato.

  • art. 369 c.p.c.

    Richieste le formalità documentali per la cassazione; la mancata indicazione/specificazione di atti in cui risulti il contrasto tra norme ha reso parte delle censure carenti e inammissibili.

  • D. Lgs. 162/2007

    Normativa di rango primario sull'agenzia di sicurezza ferroviaria (ANSF). Il ricorrente aveva invocato un contrasto tra tale decreto (e norme derivate ISPAT/PGOS) e le disposizioni aziendali (DEIF); la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse indicato quale specifica norma fosse stata violata e che, comunque, la questione non fosse adeguatamente documentata.

  • DEIF (disposizioni di esercizio impresa ferroviaria)

    DEIF n. 23 del 06/05/2010

    Disposizioni aziendali richiamate nella contestazione disciplinare circa l'ubicazione del capotreno; la Corte, richiamando la decisione di merito e la rescindente, ha ritenuto la condotta del lavoratore cristallizzata in base a tali disposizioni e non ha ritenuto provato il contrasto che avrebbe attenuato la responsabilità.

  • ISPAT e PGOS

    Norme/istruzioni di sicurezza di rango tecnico richiamate come possibile norma di rango superiore; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha specificato quale disposizione concreta di tali testi fosse stata disattesa e non ha prodotto adeguata documentazione.

  • CCNL - art. 57 e art. 58

    Art. 57 (sanzione conservativa per turbativa/interruzione servizio) e art. 58 (sanzione espulsiva per danni gravi): la Corte del rinvio ha esaminato la possibilità di ricondurre la fattispecie alle misure conservative e l'ha esclusa, ritenendo congrua la qualificazione per cui era applicabile la sanzione espulsiva.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Richiamato nella doglianza sul mancato rispetto del principio di diritto indicato dalla cassazione: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse assolto al mandato verificando la riconducibilità della condotta alle fattispecie contrattuali.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Riferimento procedurale per il deposito delle conclusioni del P.M.; presente nel fascicolo processuale come dato procedurale.

Massime di principio

  • Le valutazioni di merito sulla proporzionalità della sanzione disciplinare (art. 2106 c.c.) sono difficili da riformare in sede di legittimità: va dimostrato un fatto decisivo omesso o un errore grave di diritto per ottenere l'annullamento.
  • Se si contesta il contrasto tra norme aziendali e norme di rango superiore (es. ANSF/D. Lgs.), è necessario indicare esattamente la norma superiore violata e produrre la documentazione negli atti di causa; l'assenza di specificità comporta l'inammissibilità o il rigetto del motivo.
  • Per ottenere riduzione della sanzione invocando la disciplina collettiva (es. art. 57/58 CCNL), il ricorrente deve dimostrare che la fattispecie concreta rientra nelle ipotesi elencate dal contratto collettivo; il richiamo generico al criterio riduttivo non è sufficiente.
  • In cassazione bisogna rispettare i requisiti di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) e allegare/transcrivere i documenti fondamentali: la mancata produzione documentale può rendere inammissibile o inefficace la censura.
  • Comportamenti ripetuti, con elementi soggettivi di pervicacia o volontà di contestare i poteri aziendali, e fatti idonei a ledere il vincolo fiduciario o la regolarità del servizio, aumentano la probabilità che il licenziamento per giusta causa venga ritenuto proporzionato.
  • Per una difesa efficace, il lavoratore dovrebbe: 1) documentare il presunto contrasto normativo e dimostrare che tale incertezza ha inciso sull'elemento soggettivo; 2) mostrare l'assenza di turbativa effettiva o danno grave; 3) indicare fatti decisivi non valutati dal giudice di merito quando si impugna in Cassazione.

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