Cassazione Civile, Sentenza n. 1598/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giusta causa del 21/01/2011 per fatti disciplinari: il ricorrente, in servizio come capotreno su treno da Roma Tiburtina a Fiumicino e incaricato come "agente solo", si sarebbe trattenuto in cabina di guida e, in assenza dei presupposti per farlo, avrebbe ordinato la partenza al macchinista; in due dei tre episodi gli sarebbe stata addebitata anche la turbativa della circolazione con conseguente disservizio alla clientela e danno d'immagine. In sede di cassazione parte delle censure riguardavano la mancata verifica della proporzionalità della sanzione (licenziamento) rispetto all'infrazione, il presunto contrasto tra disposizioni aziendali (DEIF) e norme di rango superiore (D. Lgs. 162/2007, ISPAT, PGOS) e la qualificazione della fattispecie rispetto alle sanzioni previste dal CCNL (art. 57 e 58), con la richiesta che la sanzione fosse ridotta perché riconducibile a fattispecie punibili con sanzione conservativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Dopo il rinvio disposto da Cass. n. 6606/2018 (che aveva evidenziato carenza di disamina sulla proporzionalità), il giudice del rinvio aveva verificato la disciplina collettiva e, valutata unitariamente la pluralità degli episodi e l'intensità dell'elemento soggettivo (pervicace volontà di contestare i poteri aziendali e scarsa diligenza), aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa per essersi leso il vincolo fiduciario e per il possibile pregiudizio agli scopi aziendali. La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente: respinte le censure sulla mancata individuazione del precetto violato perché la questione era già definita dalla sentenza rescindente; dichiarati inammissibili o infondati i motivi che non indicavano specifici profili di diritto o fatti decisivi tali da incidere sulla valutazione di merito; confermata la non sussumibilità della condotta nelle fattispecie del CCNL con sanzione conservativa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 2106 cod. civ.
Richiamato come criterio generale di proporzionalità della sanzione disciplinare: la Corte ha valutato la proporzionalità in base all'elemento soggettivo e oggettivo della condotta e ha ritenuto la sanzione espulsiva giustificata dalla gravità e reiterazione degli episodi.
art. 132 cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione: la Cassazione ha ritenuto il motivo superato in parte perché la questione sulla identificazione del precetto violato era già definita dalla sentenza rescindente.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Richiesto per dedurre omesso esame di fatto decisivo; la Corte precisa che per ottenere annullamento occorre indicare fatto storico-fenomenico decisivo non valutato e farlo nei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.; qui la deduzione non è stata posta nei termini richiesti.
art. 366 c.p.c.
Richiede l'autosufficienza del ricorso in cassazione e la trascrizione dei documenti fondamentali: la Corte ha censurato la mancanza di specificazione/documentazione circa il presunto contrasto normativo invocato.
art. 369 c.p.c.
Richieste le formalità documentali per la cassazione; la mancata indicazione/specificazione di atti in cui risulti il contrasto tra norme ha reso parte delle censure carenti e inammissibili.
D. Lgs. 162/2007
Normativa di rango primario sull'agenzia di sicurezza ferroviaria (ANSF). Il ricorrente aveva invocato un contrasto tra tale decreto (e norme derivate ISPAT/PGOS) e le disposizioni aziendali (DEIF); la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse indicato quale specifica norma fosse stata violata e che, comunque, la questione non fosse adeguatamente documentata.
DEIF (disposizioni di esercizio impresa ferroviaria)
DEIF n. 23 del 06/05/2010
Disposizioni aziendali richiamate nella contestazione disciplinare circa l'ubicazione del capotreno; la Corte, richiamando la decisione di merito e la rescindente, ha ritenuto la condotta del lavoratore cristallizzata in base a tali disposizioni e non ha ritenuto provato il contrasto che avrebbe attenuato la responsabilità.
ISPAT e PGOS
Norme/istruzioni di sicurezza di rango tecnico richiamate come possibile norma di rango superiore; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha specificato quale disposizione concreta di tali testi fosse stata disattesa e non ha prodotto adeguata documentazione.
CCNL - art. 57 e art. 58
Art. 57 (sanzione conservativa per turbativa/interruzione servizio) e art. 58 (sanzione espulsiva per danni gravi): la Corte del rinvio ha esaminato la possibilità di ricondurre la fattispecie alle misure conservative e l'ha esclusa, ritenendo congrua la qualificazione per cui era applicabile la sanzione espulsiva.
art. 384 cod. proc. civ.
Richiamato nella doglianza sul mancato rispetto del principio di diritto indicato dalla cassazione: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse assolto al mandato verificando la riconducibilità della condotta alle fattispecie contrattuali.
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Riferimento procedurale per il deposito delle conclusioni del P.M.; presente nel fascicolo processuale come dato procedurale.
Massime di principio
- Le valutazioni di merito sulla proporzionalità della sanzione disciplinare (art. 2106 c.c.) sono difficili da riformare in sede di legittimità: va dimostrato un fatto decisivo omesso o un errore grave di diritto per ottenere l'annullamento.
- Se si contesta il contrasto tra norme aziendali e norme di rango superiore (es. ANSF/D. Lgs.), è necessario indicare esattamente la norma superiore violata e produrre la documentazione negli atti di causa; l'assenza di specificità comporta l'inammissibilità o il rigetto del motivo.
- Per ottenere riduzione della sanzione invocando la disciplina collettiva (es. art. 57/58 CCNL), il ricorrente deve dimostrare che la fattispecie concreta rientra nelle ipotesi elencate dal contratto collettivo; il richiamo generico al criterio riduttivo non è sufficiente.
- In cassazione bisogna rispettare i requisiti di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) e allegare/transcrivere i documenti fondamentali: la mancata produzione documentale può rendere inammissibile o inefficace la censura.
- Comportamenti ripetuti, con elementi soggettivi di pervicacia o volontà di contestare i poteri aziendali, e fatti idonei a ledere il vincolo fiduciario o la regolarità del servizio, aumentano la probabilità che il licenziamento per giusta causa venga ritenuto proporzionato.
- Per una difesa efficace, il lavoratore dovrebbe: 1) documentare il presunto contrasto normativo e dimostrare che tale incertezza ha inciso sull'elemento soggettivo; 2) mostrare l'assenza di turbativa effettiva o danno grave; 3) indicare fatti decisivi non valutati dal giudice di merito quando si impugna in Cassazione.
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