Cassazione Civile, Sentenza n. 1775/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riliquidato a favore di Izzo la "quota B" della pensione senza applicare il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. 31/12/1971, n. 1420. INPS deduceva violazione e errata interpretazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la normativa sul massimale non era stata abrogata né resa incompatibile dalle successive riforme e quindi doveva applicarsi anche alla "quota B" per i lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31/12/1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che non sussista un'abrogazione tacita del massimale di retribuzione giornaliera pensionabile per la "quota B". La Corte ha ritenuto che la disciplina previgente (art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971) permane e resta applicabile anche alla quota relativa alle anzianità maturate dopo il 31/12/1992 per i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo prima del 31/12/1995. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, dettando il principio di diritto che il massimale di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 si applica anche alla determinazione della "quota B" per i predetti soggetti.
Norme richiamate
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12
«[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000».
Il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal comma 7 resta operante anche per la "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo (per i soggetti iscritti anteriormente al 31/12/1995), non essendovi abrogazione espressa né incompatibilità con le norme successive.
d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8
«si applichi una aliquota di rendimento annuo del 2 per cento sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312»; e: «Quanto alle quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite, esse sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
La norma detta criteri di calcolo delle aliquote per la "quota B" ma non abroga né impliedly elimina il massimale speciale previsto per i lavoratori dello spettacolo; il richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 non comporta automatica esclusione del tetto previsto dal d.P.R. 1420/1971.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
Fornisce la tabella delle aliquote di rendimento; il richiamo operato dal d.lgs. n. 182/1997 alle aliquote non è sufficiente a far venire meno il limite speciale previsto per i lavoratori dello spettacolo.
legge 8 agosto 1995, n. 335 (legge Dini)
Ha introdotto principi e deleghe per l'armonizzazione dei regimi pensionistici senza esprimere abrogazione del massimale pensionabile per il settore spettacolo; la legge di delega e i criteri direttivi orientano anche l'interpretazione delle norme delegate (equilibrio delle gestioni previdenziali).
art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella L. 22/12/2011, n. 214)
Norma citata per spiegare il subentro dell'INPS nella gestione del Fondo spettacolo (ENPALS) e il contesto gestionale, ma non incide sull'interpretazione del massimale pensionabile.
Massime di principio
- La sopravvivenza di una norma precedente dopo riforme successive richiede una verifica testuale e sistematica: l'assenza di un'abrogazione espressa e la compatibilità applicativa sono indizi forti della persistenza della norma anteriore.
- Per ritenere valida un'abrogazione tacita è necessario che la nuova norma sia incompatibile o regolamenti compiutamente l'intera materia precedente; il semplice richiamo parziale o l'introduzione di criteri diversi non bastano.
- Nelle materie pensionistiche e previdenziali il principio del bilanciamento tra generosità delle prestazioni e sostenibilità finanziaria orienta l'interpretazione: il giudice privilegia soluzioni che mantengono gli equilibri indicati dal legislatore delegante.
- Quando si contestano calcoli pensionistici dopo riforme, è utile distinguere i diversi cohorti (es. iscritti prima o dopo una certa data) perché la disciplina può applicarsi differentemente in base alla data di iscrizione o alla scelta di regime (retributivo vs contributivo).
- Nel contenzioso previdenziale, per sostenere la sussistenza di un massimale o di vincoli ereditati da norme anteriori, conviene puntare su argomenti testuali (assenza di abrogazione), sistematici (coerenza tra norme) e costituzionali (necessità di equilibrio delle gestioni).
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