Cassazione Civile, Sentenza n. 1596/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la disdetta unilaterale da parte di ENEL della disciplina collettiva che prevedeva un'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica, sostenendo che tale beneficio costituisse elemento integrativo della retribuzione (anche come retribuzione differita per i pensionati) e quindi un diritto acquisito/non commissibile; hanno dedotto violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e norme sul consolidamento dei diritti acquisiti e contestato la possibilità per il datore di lavoro di disdettare la regolamentazione collettiva senza termine.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'agevolazione tariffaria, per la sua concreta regolazione storica, fosse un beneficio non corrispettivo della prestazione lavorativa (es. riconosciuta indipendentemente dalla quantità o qualità della prestazione, estesa a vedove/vedovi, limitata ad una sola utenza familiare) e quindi non soggetta alla tutela prevista per la retribuzione. Ne consegue che non si era formato un diritto quesito tutelabile in perpetuo: la disciplina collettiva senza termine può essere disdettata e la disdetta di ENEL è risultata lecita; sono state inoltre richiamate le fasi negoziali e l'offerta di misure sostitutive (accordi 2011, recesso 2015 e somme una tantum condizionate a conciliazione). Condanna della parte ricorrente alle spese di lite e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Costituzione, art. 36
Invocata dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva dell'agevolazione; la Corte ha invece ritenuto che il beneficio non rispettasse il canone di corrispettività e sufficienza riferito alla prestazione lavorativa e pertanto non rientrasse nella nozione di retribuzione tutelata dall'art. 36.
Codice civile, art. 2099
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla nozione di retribuzione; la Corte ha escluso che l'agevolazione costituisse retribuzione ai sensi di tale norma, per la mancanza di rapporto di corrispettività con la prestazione.
Codice civile, artt. 1372, 1373, 1375
Richiamati dai ricorrenti per argomentare sulla natura vincolante e la durata degli obblighi contrattuali; la Corte ha ricordato il principio generale secondo cui i contratti senza termine determinato possono essere soggetti a recesso unilaterale nel rispetto di buona fede e correttezza.
Codice di procedura civile, art. 360 (comma 1, n. 3)
Norma procedurale usata quale parametro di censura in cassazione (violazione di norme di diritto sostanziale e loro falsa applicazione); i motivi dedotti ai sensi di questa disposizione sono stati ritenuti infondati.
Codice di procedura civile, art. 366 (comma 1, n. 6)
Ricordata dalla Corte in relazione all'onere di produzione di documenti in sede di gravame: la lettera del 16/2/1963 invocata dai ricorrenti non è stata adeguatamente riferita come prodotta in merito, per cui non valeva a modificare la ricostruzione delle fonti collettive.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 118
Richiamato per ribadire il consolidato orientamento secondo cui la contrattazione collettiva senza termine non può vincolare indefinitamente le parti e il recesso unilaterale è ammesso salvo limiti di buona fede.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1 bis e 1 quater)
Richiamato in relazione al contributo unificato processuale e alla verifica degli ulteriori adempimenti contributivi a carico della ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.
D.M. n. 147/2022
Utilizzato per la liquidazione delle spese di lite (parametro per la quantificazione dei compensi professionali).
Decreto-legge n. 333/1992 (conv. in l. n. 359/1992), art. 15
Richiamato nel quadro fattuale per spiegare la trasformazione dell'ENEL in società per azioni e il mutato contesto che giustificava la riconsiderazione delle agevolazioni tariffarie.
D.lgs. n. 79/1999 e successiva normativa di liberalizzazione (d.l. n. 73/2007 conv. in l. n.125/2007)
Citate come contestualizzazione normativa del mercato elettrico liberalizzato, elemento che ha reso l'applicazione dell'agevolazione problematico e giustificato la sua revisione/abrogazione.
Massime di principio
- Un'agevolazione riconosciuta da norme collettive non è automaticamente 'retribuzione' se manca il nesso di corrispettività con la prestazione individuale; la qualificazione fiscale (es. inserimento nel CUD come 'reddito da lavoro') non è decisiva per direzione di natura retributiva nel diritto del lavoro.
- I diritti 'quesiti' tutelabili e intangibili sono quelli già entrati nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese; le mere aspettative derivanti da una disciplina collettiva più favorevole non costituiscono diritti consolidati se non vi è stata specifica incorporazione o mandato dei lavoratori.
- Se un contratto collettivo non ha un termine predeterminato, le parti collettive possono esercitare il recesso/disdetta, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; la disdetta può incidere su benefici che non sono diritti acquisiti.
- In caso di modifiche o soppressione di istituti collettivi, è rilevante l'evoluzione storica della disciplina, gli accordi successivi e le eventuali misure compensative negoziate (es. accordi aziendali, somme una tantum, misure alternative di welfare).
- Per valutare la tutele in casi analoghi occorre esaminare: la natura concreta del beneficio (criteri di attribuzione e destinatari), la presenza di collegamenti oggettivi con la prestazione lavorativa, la documentazione contrattuale e negoziale, e se il beneficio è stato incorporato nel contratto individuale o solo nella fonte collettiva.
- In sede processuale chi invoca documenti a sostegno di una tesi deve indicare chiaramente la produzione in primo grado o nel merito, altrimenti tali documenti potrebbero non essere considerati ai fini del gravame.
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