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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18712/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES relativo all'anno d'imposta 2007 nei confronti di una cooperativa agricola, contestando che dalla documentazione contabile e dalla dichiarazione presentata non fosse possibile verificare la spettanza delle agevolazioni fiscali invocate ai sensi della normativa sulle cooperative, anche perché non risultavano compilati i quadri RF e RS del modello dichiarativo. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo l'agevolazione spettante automaticamente; la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione delle norme sulle agevolazioni per cooperative e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio l'onere di dimostrare i presupposti per negare il beneficio nonostante la mancata regolare dichiarazione e contabilità; nullità della sentenza per carenza di motivazione, perché la decisione non spiegava come l'Ufficio potesse verificare reddito e spettanza delle agevolazioni in assenza della corretta compilazione dichiarativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente entrambi i motivi. Ha affermato che, in materia di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, non basta il possesso sostanziale dei requisiti per accedere al regime agevolativo: occorre anche che, con riferimento al periodo d'imposta, la cooperativa abbia regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e tenuto correttamente la contabilità, così da porre l'Amministrazione in condizione di svolgere il controllo sui presupposti dell'agevolazione. La CTR, valorizzando richieste di autotutela e di accertamento con adesione e la produzione di documentazione sulla natura cooperativa, ha quindi malgovernato il principio applicabile, trascurando che la mancata compilazione dei quadri dichiarativi impediva il controllo fiscale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Richiamato insieme alle altre norme sulle agevolazioni per cooperative come base normativa del regime fiscale invocato e oggetto di verifica dei presupposti applicativi.

  • art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Richiamato per il complessivo sistema delle agevolazioni tributarie in favore delle cooperative.

  • legge 16 dicembre 1977, n. 904

    Richiamata come disciplina delle agevolazioni fiscali per le cooperative; la Corte ribadisce che il beneficio non opera automaticamente, ma richiede anche regolare dichiarazione e contabilità.

  • art. 83 T.U.I.R.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, in relazione alla determinazione del reddito e al regime fiscale applicabile.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte reputa errata la tesi della CTR che gravava l'Ufficio di un onere incompatibile con la mancata regolare collaborazione dichiarativa del contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Invocato come parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Invocato come parametro del motivo per nullità della sentenza per carenza di motivazione.

Massime di principio

  • Per ottenere agevolazioni fiscali riservate alle società cooperative non è sufficiente la mera sussistenza sostanziale dei requisiti soggettivi o oggettivi del regime, ma è necessario che, nel periodo d'imposta interessato, la cooperativa abbia presentato una dichiarazione dei redditi regolare e tenuto una contabilità corretta e verificabile.
  • L'Amministrazione finanziaria può disconoscere il beneficio quando la documentazione fiscale non consenta il controllo dei presupposti dell'agevolazione; il contribuente non può pretendere il riconoscimento automatico del regime agevolato in assenza di un adeguato apparato dichiarativo e contabile.
  • In sede contenziosa, la motivazione della sentenza deve spiegare in modo coerente come, nonostante le irregolarità dichiarative, l'Ufficio avrebbe potuto verificare la spettanza del beneficio; una decisione che ometta tale passaggio è censurabile per erronea applicazione dei principi in tema di agevolazioni e di onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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