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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26907/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti in fatto, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente contro il diniego di autotutela. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro, con accessori, emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società debitrice per il pagamento di un credito ceduto nell'ambito di un'operazione di factoring. La società destinataria dell'atto ha impugnato il diniego di autotutela, sostenendo in sostanza l'erroneità dell'imposizione perché la cessione di crediti sarebbe stata soggetta a IVA e, per alternatività, a imposta di registro in misura fissa. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente valorizzando l'avvenuto annullamento in autotutela di avvisi analoghi da parte di altri uffici finanziari. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, per avere il giudice tributario esteso il sindacato sul diniego di autotutela al merito dell'atto impositivo ormai definitivo per mancata tempestiva impugnazione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver deciso sulla base di fatti sopravvenuti in corso di causa, non devoluti ritualmente, con asserita ultrapetizione; 3) violazione dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 546/1992, per l'uso improprio di una memoria integrativa contenente motivi aggiunti fondati su quei fatti sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio contro il diniego di autotutela il sindacato del giudice tributario non può estendersi alla fondatezza del merito dell'atto impositivo ormai definitivo; può riguardare solo i profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio del potere.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di ultrapetizione, ma il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per contestare il deposito di memoria integrativa contenente motivi aggiunti fondati su fatti sopravvenuti; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il proposizione dell'istanza di autotutela non esonera il contribuente dall'onere di impugnare l'atto entro il termine perentorio di decadenza previsto per il ricorso tributario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo con riferimento alla proposta iniziale sul ricorso, poi superata dall'esame collegiale.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consente, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso avverso il diniego di autotutela non può trasformarsi in un surrettizio giudizio sulla legittimità sostanziale di un atto impositivo ormai definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
  • Il sindacato del giudice sul rifiuto di autotutela è limitato alla verifica di eventuali vizi del rifiuto stesso, in relazione a ragioni di interesse generale che giustificano il potere di riesame, e non può estendersi alla revisione del merito dell'originaria pretesa fiscale.
  • La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende né sostituisce l'onere del contribuente di impugnare tempestivamente l'atto impositivo entro il termine di decadenza previsto dal processo tributario.
  • Se il giudice di legittimità, cassata la sentenza, non deve compiere ulteriori accertamenti in fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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