Cassazione Penale, Sentenza n. 35453/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato parte del provvedimento del GIP e sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico. In Cassazione il difensore deduceva: (i) illegittimità e difetto di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni (artt. 267, 125, 271 c.p.p.), rendendo inutilizzabili le captazioni; (ii) errore di diritto nel ritenere concorso fra autoriciclaggio (art. 648-ter.1) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis), sostenendo che con l'introduzione dell'autoriciclaggio resterebbe solo l'art. 648-ter.1; (iii) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rischio di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.), lamentando l'assenza di indici concreti di pericolosità attuale e l'eccessiva distanza temporale fra i fatti (2017) e la misura (2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando il giudice richiami specificamente la richiesta del pubblico ministero e la nota della polizia giudiziaria, così da documentare l'iter valutativo; è altresì legittimo un decreto che non indichi le utenze purché richiamino la richiesta che le precisa. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis) può concorrere con il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1), poiché l'autoriciclaggio non richiede necessariamente il trasferimento fittizio a terzi e l'intestazione fittizia può costituire reato presupposto. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del riesame circa il rischio di reiterazione, fondata sul ruolo stabile e di spicco dell'indagato e sulla professionalità nella gestione delle attività illecite; la misura cautelare è stata attenuata in considerazione del tempo trascorso sostituita con arresti domiciliari e controllo elettronico. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'aggravante contestata è stata oggetto di valutazione nella misura cautelare, ma la decisione della Cassazione non ne modifica l'applicazione nella misura in cui il riesame l'aveva impugnata limitatamente ad essa
Riferito alla disciplina delle intercettazioni: la Corte ammette la motivazione "per relationem" quando il decreto richiami le richieste del PM e le note della PG, integrando l'iter valutativo
Norma richiamata nella censura sulle intercettazioni; la Corte ritiene che la motivazione del GIP possa essere adeguata anche per relationem
Riferito al contenuto dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; la Corte ritiene non indispensabile l'indicazione delle utenze nel decreto se esse sono specificate nella richiesta del PM richiamata
Richiamato nella censura difensiva ma non ritenuto idoneo a invalidare la motivazione del riesame
Norma sul pericolo di recidiva quale motivo cautelare: la Corte conferma che il giudice può desumerlo da ruolo e dalla professionalità nell'illecita gestione delle attività, anche se i fatti risalgono nel tempo, calibrando la misura
Delitto di autoriciclaggio: la Corte afferma che può concorrere con il reato di trasferimento fraudolento di valori e che l'intestazione fittizia può costituire reato presupposto
Delitto di trasferimento fraudolento di valori: la Corte ritiene che tale fattispecie possa concorrere con l'autoriciclaggio e talvolta fungere da reato presupposto
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi delle intercettazioni è valida se il GIP richiama espressamente la richiesta del PM e le relazioni della polizia giudiziaria, perché questo documenta l'iter valutativo e giustifica l'uso della misura.
- Un decreto di autorizzazione alle intercettazioni che non riporti le utenze può esser comunque idoneo se rimanda alla richiesta del pubblico ministero che le indica.
- Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis) può concorrere con l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1); l'esistenza di un "prestanome" non esclude automaticamente la configurabilità di entrambi i reati.
- Il rischio di reiterazione può essere valutato in base al ruolo stabile e alla professionalità dell'indagato nell'ambito dell'associazione: il solo fatto che i reati siano risalenti nel tempo non esclude la sussistenza del rischio, purché il giudice motivi sulle circostanze personali e sul comportamento passato.
- La sostituzione della custodia cautelare in carcere con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) è possibile quando il giudice del riesame ritenga che tali misure siano sufficienti a neutralizzare il rischio cautelare, in particolare tenendo conto del tempo trascorso e delle esigenze di tutela.
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