Cassazione Penale, Sentenza n. 37181/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per bancarotta semplice, in relazione all’aggravamento del dissesto di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita il 29 novembre 2018. L’addebito riguardava la sua posizione di componente del consiglio di amministrazione dal 21 febbraio 2017 al 24 novembre 2018 e l’astensione dal richiedere la dichiarazione di fallimento. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione sulla colpa e sul contributo omissivo, deducendo di non aver partecipato alle scelte gestionali, di essere privo di deleghe e di non avere compiuto atti di gestione; ha inoltre richiamato anomalie nella propria nomina, la mancata partecipazione alle assemblee, la regolarità delle scritture contabili e la presenza in bilancio di crediti di importo di poco inferiore ai debiti erariali. Ha contestato che fosse stata individuata una situazione concreta che avrebbe dovuto allertarlo o una grave negligenza causalmente rilevante. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta natura dolosa della bancarotta, lamentando che la Corte d’appello avesse aderito alle valutazioni del primo giudice senza confrontarsi con le doglianze difensive. La Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo; non ha esaminato nel merito le censure motivazionali oltre quanto necessario a rilevare la prescrizione. Il reato, commesso il 28 novembre 2018, è risultato prescritto il 30 luglio 2026, computata una sospensione di 62 giorni per rinvio richiesto dalla difesa ed esclusa la sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione. Ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo, rilevando che la motivazione di merito non individuava concreti e specifici indicatori dai quali desumere che l’amministratore senza deleghe conoscesse o potesse conoscere l’irreversibilità della crisi e dovesse attivarsi, né chiariva la grave negligenza e il contributo omissivo attribuitigli. In presenza della prescrizione, la Corte non ha proceduto alla valutazione dei residui vizi motivazionali, poiché un eventuale giudice di rinvio avrebbe dovuto comunque dichiarare l’estinzione del reato. Ha precisato che, per il reato commesso il 28 novembre 2018, il termine è maturato il 30 luglio 2026, computando 62 giorni di sospensione per rinvio su istanza difensiva ed escludendo la sospensione di cui alla legge n. 103 del 2017. Il dispositivo dispone l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; non sono indicate statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
In virtù della modifica dell'art. 2392 cod.civ. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (cd. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose deglialtri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Per l’amministratore privo di deleghe non sussiste un generale obbligo di vigilanza sull’operato altrui: la responsabilità richiede la conoscenza, o la concreta possibilità di conoscere, elementi pregiudizievoli tali da imporre un intervento secondo la diligenza dovuta.
In tale ottica ermeneutica, sul consigliere senza deleghe incombe non più un dovere di vigilanza sull’andamento della gestione ma un meno pregnante obbligo di valutare l’attività di gestione da parte del delegato (art. 2381, co. 3 cod. civ.) agendo in maniera informata (art. 2381, co. 6cod. civ.), cosicchè, egli può essere chiamato a rispondere soltanto ove emerga la prova del fatto che, essendo a conoscenza di fatti dannosi o potenzialmente dannosi per la società, non si sia
Il consigliere non esecutivo deve valutare la gestione dei delegati, ma la sua responsabilità penale non discende dalla sola titolarità della carica: occorre la prova della conoscenza di fatti dannosi o potenzialmente dannosi e della mancata attivazione.
In tale ottica ermeneutica, sul consigliere senza deleghe incombe non più un dovere di vigilanza sull’andamento della gestione ma un meno pregnante obbligo di valutare l’attività di gestione da parte del delegato (art. 2381, co. 3 cod. civ.) agendo in maniera informata (art. 2381, co. 6cod. civ.), cosicchè, egli può essere chiamato a rispondere soltanto ove emerga la prova del fatto che, essendo a conoscenza di fatti dannosi o potenzialmente dannosi per la società, non si sia
Il dovere di agire informato rileva come parametro per stabilire se l’amministratore senza deleghe conoscesse o potesse conoscere elementi che avrebbero dovuto indurlo a intervenire; non fonda, da solo, una responsabilità automatica.
Detti elementi, infatti, se conosciuti o conoscibili dal componente del C.d.A. – quale soggetto gravato dagli obblighi di garanzia tipici della funzione ricoperta – fanno scattare per costui il dovere di intervento secondo lo schema del reato omissivo improprio (art. 40, cpv c.p.).
La posizione di garanzia può fondare un dovere di impedimento secondo lo schema omissivo improprio soltanto quando vi siano elementi pregiudizievoli conosciuti o conoscibili; la posizione formale non prova di per sé né il dolo né il nesso causale.
In virtù della modifica dell'art. 2392 cod.civ. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (cd. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose deglialtri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
La disciplina della responsabilità degli amministratori, letta dopo la riforma del 2003, esclude che il consigliere privo di deleghe risponda in modo oggettivo per le condotte dei delegati e richiede la prova di presupposti soggettivi e concreti per l’addebito.
Nel caso di specie, il reato, commesso il 28 novembre 2018, risulta prescritto in data 30 luglio 2026 (calcolata la sospensione di 62 giorni per il rinvio disposto su istanza difensiva, ed esclusa la sospensione di cui alla c.d. Legge Orlando).
Nel calcolo della prescrizione del reato commesso nel periodo considerato, la Corte ha computato la sospensione di 62 giorni dovuta al rinvio richiesto dalla difesa ed escluso il periodo di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017.
In tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 (come nel caso di specie), non sono computabili i periodi di sospensione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo formulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio la sentenza di condanna, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, giusto il disposto dell'art. 159 comma terzo, cod. pen.
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la sospensione disciplinata dal testo dell’art. 159, comma 2, c.p. introdotto dalla legge n. 103 del 2017 non si computa nel caso previsto dal comma 3, ossia quando l’annullamento con rinvio riguarda l’accertamento della responsabilità.
Massime di principio
- L’amministratore privo di deleghe non è penalmente responsabile per il solo fatto di ricoprire la carica o di non aver esercitato generici poteri di vigilanza. Per attribuirgli il concorso omissivo nel reato commesso dagli amministratori operativi occorre provare che conoscesse, o potesse conoscere sulla base di concreti segnali d’allarme, i fatti illeciti o pregiudizievoli e che abbia volontariamente omesso di attivarsi.
- La posizione di garanzia dell’amministratore non esecutivo costituisce il presupposto normativo dell’eventuale responsabilità omissiva, ma non dimostra da sola l’elemento soggettivo né il nesso causale. La motivazione deve individuare gli elementi concreti che rendevano l’illecito conoscibile e spiegare quale intervento fosse esigibile.
- La responsabilità dell’amministratore senza deleghe non può essere desunta soltanto da rapporti familiari con gli altri componenti del consiglio, dal ruolo formale o dalla partecipazione a deliberazioni; occorre contestualizzare le condotte degli amministratori operativi e ricostruire le concrete modalità di funzionamento del consiglio.
- Nella bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, quando la fattispecie è punibile a titolo di colpa, l’addebito all’amministratore non esecutivo richiede l’individuazione della grave negligenza concretamente imputabile e del contributo omissivo alla scelta di non richiedere la dichiarazione di fallimento.
- Quando il ricorso non è manifestamente infondato e il reato risulta prescritto, la Corte di cassazione può dichiarare l’estinzione del reato senza esaminare i vizi motivazionali che non potrebbero comunque condurre a una decisione utile, poiché il giudice di rinvio sarebbe tenuto a dichiarare immediatamente la causa estintiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36998/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37002/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37027/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37032/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37108/2026 del 22/10/2026
- Sentenza penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 37109/2026 del 22/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →