Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17055/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale della Liberta' di Trento del 06/10/2021 che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del G.I.P. dell'8/9/2021, la quale aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Battaglia, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416-bis (associazione di tipo mafioso) e 600 c.p. La difesa deduceva violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. per una presunta insuperabilita' della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, lamentava motivazione illogica sulla presunta recidiva e mancata considerazione di elementi idonei a superare la presunzione (sequestro delle quote sociali e delle attivita' con nomina di amministratore giudiziario, cessazione di fatto dell'attivita' imprenditoriale, assenza di precedenti rilevanti, diverso trattamento processuale di coindagati e della coniuge). La difesa ha inoltre prodotto memorie sul diverso epilogo di misure cautelari per altri coimputati e sulle tempistiche dei fatti contestati per sostenere la mancata attualita' delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi infondati e ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di misura cautelare adottata per il reato di cui all'art. 416-bis, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. puo' essere superata solo mediante prova del recesso dell'indagato dall'associazione ovvero del completo e duraturo disarticolamento della struttura associativa; il mero 'tempo silente', il sequestro dei beni, la nomina di un amministratore giudiziario o la sola cessazione delle attivita' imprenditoriali non sono, di per se', elementi decisivi. La Corte ha inoltre escluso che provvedimenti diversi adottati nei confronti di coindagati possano determinare automaticamente la revoca della misura per l'indagato, trattandosi di posizioni personali e distinte. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), con invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    E' il reato di associazione di tipo mafioso; la sua applicazione comporta, ai fini cautelari, una presunzione rafforzata circa la sussistenza delle esigenze cautelari che puo' essere superata solo dimostrando il recesso o il completo disarticolamento dell'associazione.

  • art. 600 cod. pen.

    Reato relativo alle condotte contestate congiuntamente all'art. 416-bis; contribuisce alla gravita' indiziaria complessiva ma non modifica il principio relativo alla presunzione cautelare per l'associazione mafiosa.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la cosiddetta 'doppia presunzione' di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi rilevanti; la Corte precisa che tale presunzione puo' essere superata solo con prova oggettiva di recesso dall'associazione o di definitivo esaurimento/disarticolamento dell'attivita' associativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'imputazione delle spese processuali in Cassazione: in caso di rigetto del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio agli adempimenti di cancelleria previsti dopo la pronuncia; la Corte ordina l'inoltro per gli adempimenti formali previsti.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021 (Rv. 282131 - 01)

    Richiamata come precedente che conferma il principio secondo cui il 'tempo silente' o la mera inattivita' apparente non sono sufficienti, di per se', a dimostrare l'irreversibile allontanamento dall'associazione; occorre un accertamento oggettivo e concreto.

Massime di principio

  • In ipotesi di misura cautelare per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) la presunzione favorevole delle esigenze cautelari e' molto robusta: per superarla non basta il decorso del tempo o il sequestro dei beni; e' necessaria prova concreta del recesso dall'organizzazione o del completo e duraturo disarticolamento della struttura criminale.
  • Il sequestro dei beni societari, la nomina di un amministratore giudiziario o la sospensione/cessazione dell'attivita' d'impresa, senza ulteriori elementi probatori, non costituiscono di per se' elementi idonei a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari per reati associativi.
  • Le misure adottate nei confronti di coindagati (es. sostituzione della misura, patteggiamento, annullamento) non si riverberano automaticamente sulla posizione di un altro indagato: ogni valutazione cautelare deve riguardare la posizione e gli elementi probatori riferibili al singolo.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in carcere in questi casi occorre produrre elementi oggettivi e recenti che dimostrino la cessazione dell'attivita' associativa o un concreto recesso (es. atti di collaborazione, documentazione di trasferimento definitivo e impossibilita' di interazione con il gruppo, evidenza di inattivita' della struttura per tutti i componenti).
  • L'assenza di precedenti penali o la diversita' del trattamento cautelare rispetto ad altri soggetti possono essere utili ma non determinanti se permangono indizi gravemente concreti circa la persistenza dell'organizzazione e delle esigenze cautelari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.