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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29355/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionati)

La controversia

La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento di una somma per violazione dell’art. 179, commi 2 e 9, del Codice della strada, contestata a seguito di controlli su un veicolo dotato di cronotachigrafo. I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento sostenendo che i due verbali elevati a breve distanza di tempo riguardassero in realtà la stessa condotta: prima la circolazione con cronotachigrafo alterato, poi, dopo un controllo in officina, la contestazione della medesima violazione per interventi tendenti a falsificare le registrazioni. Secondo gli opponenti, la seconda contestazione non costituiva una violazione autonoma, ma esprimeva la stessa infrazione già sanzionata, con conseguente illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione. Il Giudice di pace respinse l’opposizione e il Tribunale di Macerata rigettò l’appello, ritenendo distinte e indipendenti le due condotte. Con il ricorso per cassazione, gli interessati denunciarono violazione e falsa applicazione dell’art. 179, commi 2 e 9, C.d.S. e dell’art. 8 della L. 689/1981, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come autonome due condotte che la norma considera invece un’unica fattispecie, con l’alterazione del cronotachigrafo o dei sigilli rilevante solo come modalità aggravata della medesima infrazione e non come illecito distinto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che dalla lettera dell’art. 179, comma 2, C.d.S. emerga che la circolazione con cronotachigrafo non regolamentare integra la sanzione base, mentre la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo determinano soltanto il raddoppio della sanzione, non una seconda autonoma sanzione. Ne deriva che il Tribunale aveva errato nel considerare separabili la circolazione con apparecchio alterato e la sua alterazione/manomissione, poiché si tratta di una medesima condotta con maggiore disvalore sanzionatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 179, comma 2, D.Lgs. 285/1992

    "Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo"

    La manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo non costituiscono una fattispecie autonoma rispetto alla circolazione con apparecchio non regolare, ma comportano il solo raddoppio della sanzione base.

  • art. 179, comma 9, D.Lgs. 285/1992

    Richiamato nel ricorso come disposizione violata, ma il contenuto applicativo non è specificamente sviluppato nella motivazione riportata.

  • art. 8, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Invocato dai ricorrenti a sostegno del divieto di duplicazione sanzionatoria per una medesima condotta; la Corte accoglie la censura nei limiti in cui la norma si coordina con la corretta lettura dell’art. 179 C.d.S.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato incardinato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Quando una norma prevede una sanzione base e, per una specifica modalità della stessa condotta, un mero raddoppio della pena pecuniaria, non è consentito frazionare il fatto in due illeciti autonomi e applicare due sanzioni distinte.
  • La qualificazione della condotta sanzionata deve essere effettuata in base alla struttura letterale e sistematica della disposizione: se il legislatore contempla in via alternativa diverse modalità di realizzazione del medesimo illecito, esse non possono essere trattate come infrazioni separate salvo una chiara previsione normativa.
  • In sede di legittimità, la violazione di legge sussiste quando il giudice di merito attribuisce alla norma una portata diversa da quella desumibile dal suo testo, in particolare creando una duplicazione sanzionatoria non prevista dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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