Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2026 del 13/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terza interessata)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 19 dicembre 2025 con cui la Corte di Appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile la richiesta, presentata il 20 novembre 2025, di revocazione del decreto di confisca di prevenzione emesso dalla Corte di Appello di Roma il 30 giugno 2022 e divenuto definitivo il 23 febbraio 2023. La confisca riguardava beni mobili e immobili intestati alla ricorrente ed era stata disposta in relazione a due ipotesi di interposizione fittizia, contestate in concorso con il marito. La ricorrente aveva già presentato il 28 maggio 2024 una diversa richiesta di revocazione ai sensi dell’art. 28, comma primo, d.lgs. n. 159/2011, fondata sulla sopravvenuta sentenza assolutoria del 7 novembre 2023; tale richiesta era stata rigettata dalla Corte di Appello di Perugia il 5 marzo 2025. La successiva istanza, proposta ai sensi del comma secondo, deduceva invece l’originaria insussistenza dei presupposti della confisca, richiamando gli accertamenti amministrativi del 30 luglio 2009 e del 14 febbraio 2012, che secondo la difesa escludevano intestazioni fittizie e attestavano la compatibilità del valore dei beni con le risorse lecite della ricorrente. Con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 28, comma terzo, riguarda soltanto le ipotesi del comma primo e non la fattispecie autonoma del comma secondo. Con il secondo motivo ha censurato l’assimilazione della nuova istanza alla precedente, deducendo che le due domande avevano diversa causa petendi e chiedendo l’esame nel merito della carenza originaria dei presupposti della misura; ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte EDU nel caso Isaia e altri c. Italia e l’assoluzione sua e del marito dai reati di interposizione fittizia, pronunciata il 7 novembre 2023 dalla Corte di Appello di Roma perché il fatto non sussiste. La memoria conclusiva ha ribadito l’assenza di interposizioni fittizie e di pericolosità sociale del marito al momento rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che la richiesta del 20 novembre 2025, proposta ai sensi dell’art. 28, comma secondo, d.lgs. n. 159/2011, deduceva il difetto originario dei presupposti della confisca, mentre quella del 28 maggio 2024, proposta ai sensi del comma primo, si fondava sull’incompatibilità tra la misura e la successiva sentenza assolutoria. La Corte di Appello di Perugia aveva quindi erroneamente assimilato le due istanze e applicato alla seconda il termine semestrale del comma terzo, che, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, riguarda soltanto i casi del comma primo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze; non ha deciso nel merito la sussistenza dei presupposti della confisca.
Norme richiamate
art. 28, comma primo, d.lgs. n. 159/2011
La prima, proposta ai sensi del comma primo della disposizione citata, si basava sull’asserita incompatibilità tra i fatti accertati con la sentenza assolutoria del 7 novembre 2023 e la confisca di prevenzione;
Il comma primo disciplina la richiesta di revocazione fondata sull’incompatibilità tra i fatti accertati con una successiva sentenza assolutoria e la confisca di prevenzione.
art. 28, comma secondo, d.lgs. n. 159/2011
La seconda, presentata il 20 novembre 2025 ai sensi del comma secondo dell’art. 28, deduceva invece il difetto originario dei presupposti applicativi della misura ablatoria.
Il comma secondo consente la revocazione nei casi ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma primo, compresa la deduzione del difetto originario dei presupposti applicativi della confisca.
art. 28, comma terzo, d.lgs. n. 159/2011
Sul punto, il Collegio intende dare continuità al principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui il termine previsto dal comma terzo dell’art. 28 è espressamente riferito ai soli casi contemplati dal comma primo e non si applica, pertanto, agli “ulteriori casi” individuabili a norma del comma secondo (Sez. U. nr. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01, in motivazione).
Il termine semestrale di decadenza del comma terzo si applica soltanto alle richieste riconducibili al comma primo e non si estende agli ulteriori casi di revocazione previsti dal comma secondo.
La disposizione è richiamata nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione, avendo dichiarato assorbito il motivo.
Massime di principio
- Il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 28, comma terzo, d.lgs. n. 159/2011 è riferito ai soli casi contemplati dal comma primo e non si applica agli ulteriori casi di revocazione individuabili ai sensi del comma secondo.
- Nel valutare l’ammissibilità di una richiesta di revocazione della confisca, le istanze precedenti e successive non possono essere assimilate per il solo fatto che riguardino la medesima misura: occorre confrontarne il fondamento e la causa petendi. La richiesta fondata sull’incompatibilità della confisca con una successiva sentenza assolutoria è distinta da quella che deduce l’originaria insussistenza dei presupposti della misura.
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