Cassazione Penale, Ordinanza n. 13677/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La condannata ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che le aveva concesso la detenzione domiciliare ma le aveva negato l'affidamento in prova ai servizi sociali. Con un unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato la sua condotta positiva successiva al reato e dopo il periodo in cui erano emersi elementi di mancato ravvedimento. Ha inoltre censurato il mancato apprezzamento della possibilità di subordinare la misura alternativa allo svolgimento di attività di volontariato, anche in assenza di lavoro. Nella memoria difensiva ha poi prospettato l'inosservanza di un principio di diritto già affermato dalla Cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una diversa lettura degli stessi elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza, il quale aveva svolto una motivazione complessiva e non illogica sulla personalità della condannata, sulla gravità dei fatti, sulle 23 denunce pregresse per truffa, sulle risultanze UEPE e sulla scarsa resipiscenza e affidabilità; quanto al volontariato, ha rilevato che la difesa non aveva mai indicato specifiche attività concretamente praticabili, né aveva chiarito in ricorso quale omissione fosse imputabile al giudice.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È stato richiamato come base del motivo di ricorso per dedotta erronea applicazione di legge penale o sostanziale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È stato richiamato come base del motivo di ricorso per vizio di motivazione.
Norma invocata dalla ricorrente quale parametro per l'affidamento in prova ai servizi sociali, ritenuto non erroneamente applicato dal Tribunale di sorveglianza.
È stato applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di una misura alternativa alla detenzione è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito, senza evidenziare specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- Ai fini dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il giudice deve compiere una valutazione complessiva della personalità del condannato e della prognosi di reinserimento, potendo valorizzare sia gli elementi positivi successivi al reato sia i precedenti penali o di polizia e le risultanze dell'UEPE.
- La possibilità teorica di inserire attività di volontariato nel programma della misura alternativa non impone la concessione del beneficio se la difesa non indica concretamente quali attività siano praticabili e non evidenzia una specifica omissione del giudice nella valutazione dei presupposti.
- La motivazione è sufficiente quando il tribunale di sorveglianza dia conto della gravità dei fatti, della storia personale e degli indicatori di affidabilità o di mancanza di resipiscenza, purché la valutazione sia complessiva e logicamente coerente.
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