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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35532/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal GUP del Tribunale di Udine, con sentenza del 12 maggio 2023, confermata dalla Corte d’assise d’appello di Trieste, per violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) e percosse (art. 581 c.p.) ai danni della persona offesa, alla pena di due anni di reclusione. Con il primo motivo di ricorso ha contestato la responsabilità per tutti i reati, denunciando l’inattendibilità della persona offesa: per la violenza sessuale ha richiamato la divergenza sul colore dei pantaloncini, le difficoltà dei rapporti tra le parti e l’asserita improbabilità che non vi fossero passanti; per le percosse ha sostenuto che, essendo il luogo di pubblico transito, l’aggressione non avrebbe potuto svolgersi senza testimoni; per il reato di cui all’art. 612-ter c.p. ha affermato che non sarebbe identificabile la persona ripresa nel video. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. Con il terzo ha contestato l’eccessività del risarcimento del danno liquidato alla parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva le censure d’appello già motivate e disattese e sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; le decisioni di merito, conformi, avevano fondato la responsabilità sull’attendibilità intrinseca della persona offesa e sui riscontri, rilevando che la percezione del colore dei pantaloncini poteva dipendere dalle condizioni di luce, che la deduzione relativa ai passanti era inconcludente e che l’imputato stesso si era vantato nei messaggi di aver inviato il video. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulle attenuanti generiche: il diniego era stato motivato con la gravità del fatto, l’assenza di elementi positivi e la mancanza di resipiscenza, desunta dall’orgogliosa rivendicazione della condotta. La censura sull’entità del risarcimento è stata dichiarata tardiva, perché non era stata specificamente proposta in appello e la ricostruzione dei motivi d’appello non era stata contestata. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 3.686 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    la sentenza del GUP del Tribunale di Udine del 12/05/2023, che aveva condannato XXXXXXXXXXin ordine ai delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-ter e 581 c.p. nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, alla pena di anni 2 direclusione.

    La norma identifica uno dei reati per i quali la condanna è stata confermata; la decisione di cassazione non ne approfondisce la disciplina sostanziale.

  • art. 612-ter c.p.

    quanto al 612-tercod. pen., che è lo stesso imputato a vantarsi nei messaggi di aver mandato il video.

    La Corte considera il vanto dell’imputato, espresso nei messaggi, un elemento di riscontro alla ricostruzione accolta dai giudici di merito sul reato contestato.

  • art. 581 c.p.

    la sentenza del GUP del Tribunale di Udine del 12/05/2023, cheaveva condannato XXXXXXXXXXin ordine ai delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-ter e 581 c.p. nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX, alla pena di anni 2 direclusione.

    La norma identifica il reato di percosse contestato e oggetto della condanna confermata; la Corte ritiene inconcludente la specifica obiezione difensiva sulla presenza di passanti.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice anche solo con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato anche sulla sola mancanza di elementi positivi; l’incensuratezza, da sola, non è sufficiente per concederle. Nel caso concreto, inoltre, erano stati valorizzati elementi di segno contrario.

  • art. 616 c.p.p.

    al la declaratoriadell’inammissibi l i tà medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • In cassazione la censura sulla valutazione delle prove non può risolversi nella richiesta di rivalutare il materiale probatorio o singoli elementi: il controllo riguarda la tenuta logica e argomentativa della motivazione, ossia il percorso con cui il giudice di merito ha elaborato l’ipotesi ricostruttiva e scartato quelle alternative.
  • Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi, la valutazione di ammissibilità del ricorso sulla motivazione deve considerare congiuntamente le decisioni; è inammissibile la mera riproposizione di censure d’appello già motivatamente disattese.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per la concessione, e il giudice può valorizzare anche elementi di segno contrario.
  • Una censura proposta per la prima volta in cassazione su una statuizione risarcitoria è tardiva quando non risulta specificamente formulata in appello e non è contestata la ricostruzione dei motivi d’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeDiffusione illecita di immagini sessualiLesioniImpugnazioni
RamiReati sessualiDelitti contro la personaProcesso penale

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