Cassazione Penale, Sentenza n. 7419/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la decisione del Tribunale che aveva ritenuto inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo d'appello con cui si era dedotta la incompetenza del Giudice di Pace in ragione dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 1 cod. pen. (rapporto di coniugio). La difesa sosteneva che l'aggravante fosse stata contestata nei fatti e che, pertanto, sussistesse interesse ad impugnare la competenza (perché dinanzi al Giudice di Pace sarebbero precluse misure come la sospensione condizionale della pena, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. o la definizione mediante il rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Nel merito processuale la Corte ha ritenuto che, anche se astrattamente l'interesse potrebbe esistere, il motivo era tardivo e manifestamente infondato perché il capo d'imputazione non contiene alcun riferimento normativo né fattuale (ad es. l'indicazione del rapporto di coniugio) che renda contestata l'aggravante: la sola indicazione nominativa della persona offesa non equivale alla contestazione dell'aggravante. Conseguentemente il reato, così formulato, rientra nella competenza del Giudice di Pace.
Norme richiamate
Identifica il reato materialmente contestato (lesioni nella forma rilevante ai fini del processo). La Corte lo prende come titolo di accusa principale anche se la questione di competenza si risolve sulla mancanza di contestazione dell'aggravante
Aggravante basata sul rapporto di coniugio: la Corte afferma che perché l'aggravante sia considerata contestata è necessario che l'atto di accusa contenga un riferimento normativo o una specifica enunciazione fattuale (es. indicazione del rapporto di coniugio); in assenza di ciò l'aggravante non può essere ritenuta contestata e quindi non altera la competenza
Norma richiamata dalla difesa come possibile esimente/applicazione che potrebbe essere esclusa davanti al Giudice di Pace; la Corte non decide sull'applicabilità ma osserva che la questione è comunque priva di rilievo in mancanza di contestazione dell'aggravante
Richiamato dalla difesa come possibile via di definizione del procedimento (rito speciale); la Corte rileva però che la possibilità invocata non giustifica l'accoglimento del motivo di incompetenza se l'aggravante non risulta contestata nell'atto
Massime di principio
- Per far valere l'incompetenza per presenza di un'aggravante è necessario che l'atto di accusa contenga la chiara indicazione normativa o fattuale dell'aggravante; la semplice indicazione del nome della persona offesa non è sufficiente.
- Un motivo di incompetenza basato su un'aggravante tardivamente sollevato può essere dichiarato inammissibile se emerge che l'aggravante non è stata effettivamente contestata in modo chiaro nell'imputazione.
- La competenza del Giudice di Pace si determina sulla base della formulazione sostanziale del capo d'imputazione: se manca la contestazione dell'aggravante il fatto resta nella competenza del Giudice di Pace anche se, in astratto, esistano rimedi o misure non adottabili davanti a quel giudice.
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa, per preservare l'efficacia dell'eccezione di incompetenza, indichi fin dall'atto di impugnazione (o nelle fasi iniziali) la specifica motivazione e gli elementi fattuali che dimostrano la contestazione dell'aggravante.
- Se si intende ottenere specifiche misure (sospensione condizionale, applicazione di esimenti o riti speciali) è strategico verificare preventivamente la corretta formulazione dell'imputazione e sollevare tempestivamente eventuali questioni di incompetenza o di ricostruzione fattuale, evitando censure tardive.
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