Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16156/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e il diritto di una dipendente al pagamento di differenze retributive per avere svolto mansioni asseritamente superiori rispetto all’inquadramento formale, nel periodo 1 luglio 1998-31 ottobre 1999. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva riconosciuto alla lavoratrice la somma di euro 4.493,73 oltre interessi, ritenendo provato che ella avesse svolto mansioni di capo contabile e che tali mansioni fossero riconducibili a una qualifica superiore. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/violazione di legge per difetto di valida procura nel ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., sostenendo che la riassunzione fosse stata proposta da difensore non munito di valida procura e che la procura fosse priva di firma digitale valida; 2) nullità della sentenza/procedimento per mancata concreta sanatoria dell’asserito difetto di procura; 3) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. perché la Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, non avrebbe rispettato il dictum della Cassazione che imponeva una verifica trifasica delle mansioni effettivamente svolte e delle declaratorie contrattuali; 4) nullità della sentenza/procedimento per avere la Corte territoriale, secondo il ricorrente, costruito apoditticamente un’equivalenza tra la figura di capo contabile e la posizione C3. La controparte è rimasta intimata e non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di completa localizzazione degli atti rilevanti, osservando che il ricorrente non aveva prodotto né localizzato le procure richiamate e che le censure erano formulate in modo apodittico. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché diretto contro una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, mentre l’altra ratio non era stata validamente attinta. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d’appello si era conformata al precedente di legittimità svolgendo il giudizio trifasico richiesto per accertare il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori; la sinteticità della motivazione non equivale a omissione dei passaggi logici necessari. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di rinvio. È stata inoltre disposta la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla valida rappresentanza processuale; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di procura alle liti; la Corte reputa la censura inammissibile per carenze di allegazione e localizzazione degli atti.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere vizi della motivazione e del procedimento; la Corte respinge le doglianze perché non si confrontano con le rationes decidendi della sentenza impugnata o sono carenti di specificità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in combinazione con l’art. 111 Cost. nelle censure processuali; non è oggetto di una autonoma applicazione decisoria, poiché i motivi vengono dichiarati inammissibili o infondati.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta i motivi alla luce dei requisiti di specificità e del corretto confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo applica come canone di specificità e completezza del ricorso: la mancanza di produzione e localizzazione degli atti impedisce l’esame del primo motivo.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del giudicato rescindente e dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte afferma che la Corte territoriale si è invece conformata al precedente di legittimità.

  • art. 392 c.p.c.

    È la norma sulla riassunzione dopo cassazione; la Corte esclude che, nel caso concreto, le censure sulla procura possano trovare accoglimento.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per censurare l’operato del giudice di rinvio; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia rispettato i limiti del dictum di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1-quater.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, richiamata per la statuizione finale sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio fondato su atti processuali richiede specificità, completa allegazione e puntuale localizzazione degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile e preclude il potere di diretto esame degli atti da parte della Corte.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non colpisce specificamente tutte le rationes rilevanti.
  • Nel giudizio di rinvio ex artt. 384 e 394 c.p.c., il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e svolgere l’accertamento richiesto secondo il percorso logico-giuridico imposto dal precedente; tuttavia il rispetto di tale percorso non esige formule sacramentali, purché risultino in concreto esaminati accertamento del fatto, ricognizione delle declaratorie contrattuali e loro raffronto.
  • In tema di mansioni superiori nel lavoro pubblico contrattualizzato, l’accertamento del diritto alle differenze retributive richiede un effettivo esame delle mansioni concretamente svolte e del loro confronto con le declaratorie del contratto collettivo, secondo il metodo trifasico richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La mera sinteticità della motivazione non integra di per sé vizio di nullità della sentenza, se dal testo emerge che il giudice ha comunque affrontato i passaggi decisivi della controversia e si è conformato al dictum rescindente.
  • Un motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inammissibile, anche quando la censura venga formalmente prospettata come violazione di legge o nullità del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.