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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09716/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 9 aprile 2024. Con i primi due motivi ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge in relazione agli artt. 213, 189, 192 cod. proc. pen. e agli artt. 69, 132 cod. pen., sostenendo che la ricognizione formale fosse probatoriamente inefficace per omissione degli atti preliminari e che il materiale probatorio fosse stato mal valutato; con riguardo al capo 3 dell'imputazione ha inoltre denunciato l'apparenza della motivazione e la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. Il terzo motivo ha censurato il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, ma la Corte ha rilevato che nel gravame non vi era stata alcuna specifica richiesta dell'imputato, neppure in sede di conclusioni scritte o udienza di discussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali a quella già compiuta nei gradi di merito, la cui motivazione è stata giudicata ampia e immune da vizi logici. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché, secondo la disciplina richiamata e la giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulle sanzioni sostitutive solo se l'imputato le richiede tempestivamente, richiesta che nel caso di specie non risultava formulata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 213 c.p.p.

    La censura sulla ricognizione formale e sugli atti preliminari è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 189 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea valutazione delle prove atipiche; la Corte ha escluso la possibilità di rivalutare il compendio probatorio in sede di legittimità.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ribadito che non può sostituirsi al giudice di merito nella lettura delle risultanze processuali.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per lamentare la motivazione sulla dosimetria o sul trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata ricondotta a un sindacato di merito non consentito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per contestare la motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la decisione di merito adeguatamente motivata.

  • art. 546 c.p.p.

    Invocato per sostenere la mancanza/apparenza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio, rilevando una motivazione ampia e logica.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato per le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ha affermato che la loro applicazione presuppone una richiesta dell'imputato.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Norma richiamata in tema di decisione sulle sanzioni sostitutive in appello; la Corte ha ritenuto necessaria una domanda dell'imputato formulata tempestivamente.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione transitoria della riforma Cartabia: il giudice di appello deve pronunciarsi sulle sanzioni sostitutive solo in presenza di richiesta dell'imputato, formulata al più tardi in udienza di discussione.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per chiarire che la richiesta sulle sanzioni sostitutive non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di impugnazione o nei motivi nuovi, ma deve comunque intervenire entro l'udienza di discussione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicata nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, poiché il giudizio di legittimità non può sovrapporre una propria lettura delle prove a quella motivatamente compiuta nei gradi di merito.
  • La denunciata illogicità o apparenza della motivazione è sindacabile solo nei limiti del controllo di legittimità; quando la sentenza di merito espone in modo ampio e coerente le ragioni della decisione, la censura è inammissibile se mira solo a ottenere una rivalutazione del fatto.
  • In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sull'applicabilità solo se l'imputato formula una richiesta specifica e tempestiva, al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del gravame.
  • La mancata formulazione della richiesta sulle sanzioni sostitutive rende manifestamente infondata la doglianza in cassazione che pretenda di fondare un obbligo decisorio del giudice di appello in assenza dell'istanza difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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