Sentenza n. 686/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, 3 gennaio 2023, n. 54/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate senza titolo abilitativo in zona agricola
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l'ordinanza comunale n. 45 del 16 maggio 2019, con cui era stata disposta la demolizione di un'area pavimentata con sassi e ghiaia, di una struttura abitativa prefabbricata appoggiata sul terreno, degli allacciamenti alle reti idrica ed elettrica e della perimetrazione dell'area con siepe e cancello. In appello ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 10, 22 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e vari profili di eccesso di potere, sostenendo che l'ordinanza fosse illegittima per la mancata indicazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, per la natura modesta e precaria delle opere, che avrebbe escluso la necessità del permesso di costruire, e per l'insufficiente individuazione degli abusi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'ordinanza avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'omessa o imprecisa indicazione dell'area destinata all'acquisizione gratuita al patrimonio pubblico non renda illegittima l'ordinanza di demolizione, poiché tale indicazione rileva ai fini dell'eventuale e distinta misura acquisitiva conseguente all'inottemperanza. Ha escluso la natura precaria delle opere applicando un criterio funzionale: la struttura era destinata a soddisfare esigenze abitative e permanenti, come confermato dagli allacciamenti alla rete idrica ed elettrica. Ha inoltre ritenuto sufficientemente determinate le opere abusive, in quanto individuate mediante indirizzo, riferimenti catastali, descrizione dei manufatti e richiamo al verbale della polizia locale. Infine, ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata. L'appellante è stata condannata al pagamento di 3.500 euro di spese processuali, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
La norma è richiamata tra quelle che l'appellante assume violate in relazione al titolo abilitativo edilizio; il giudice non ravvisa una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.
La norma è richiamata tra quelle poste a fondamento del motivo relativo alla necessità del titolo edilizio; il motivo è respinto.
La mancata o imprecisa indicazione dell'area acquisibile non vizia l'ordinanza di demolizione, poiché costituisce requisito rilevante per l'eventuale successiva acquisizione al patrimonio pubblico, distinta dalla demolizione.
La comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione dell'ordinanza di repressione dell'abuso edilizio, avente carattere doveroso e contenuto vincolato.
Massime di principio
- L'omessa o imprecisa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area destinata all'acquisizione gratuita al patrimonio pubblico non determina l'illegittimità dell'ordine demolitorio, perché tale indicazione costituisce un requisito dell'eventuale e distinta misura acquisitiva conseguente all'inottemperanza.
- La natura precaria di un'opera edilizia deve essere valutata secondo un criterio funzionale, verificando se essa sia destinata a soddisfare esigenze temporanee oppure permanenti; la destinazione abitativa e l'allacciamento stabile alle reti idrica ed elettrica sono elementi incompatibili con la precarietà.
- L'ordinanza di demolizione è sufficientemente determinata quando individua le opere abusive mediante l'indicazione dell'area con indirizzo e riferimenti catastali, la descrizione dei manufatti e il richiamo agli atti di accertamento della polizia locale.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ordinanza di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di esercizio doveroso e vincolato del potere amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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