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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21164/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia che, in riforma dell'originaria decisione del G.I.P. del 31/01/2025, aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di Marco Marcello Grassi per partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata a reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni, somministrazione irregolare di manodopera) nonché reati di riciclaggio/autoriciclaggio. Il ricorso contestava tre profili: 1) violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p. per mancata "motivazione rafforzata" a fronte della riforma in peius e motivazione apparente, con particolare rilievo alla mancata considerazione del decorso temporale tra informativa 2023 e rigetto del G.I.P. nel 2025; 2) violazione degli artt. 274 e 292 c.p.p. per argomentazioni generiche sull'esistenza delle esigenze cautelari e pericolo di reiterazione, senza tener conto dell'affidamento in prova al servizio sociale (elemento a favore della personalità e del reinserimento sociale); 3) violazione degli artt. 275 e 292 c.p.p. per insufficiente motivazione sulla necessità, adeguatezza e proporzionalità dell'obbligo di dimora, anche in presenza di altra misura alternativa già in corso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un'ampia e articolata attività motivazionale (oltre 160 pagine), avendo esaminato criticamente le ragioni del G.I.P., descritto nel dettaglio il complesso sistema di società cartiere, i reati fine e gli elementi indiziari relativi alla finalità di evasione fiscale e alla riferibilità soggettiva. La Corte ha richiamato e confermato il principio di diritto secondo cui, in caso di riforma cautelare in appello, non è richiesta una "motivazione rafforzata" nella stessa misura del giudizio di merito, ma è necessario un confronto critico e una motivazione dotata di persuasività e credibilità razionale rispetto alla decisione riformata; ha ritenuto che il Tribunale avesse adempiuto a tali obblighi. Ha inoltre escluso che l'affidamento in prova al servizio sociale dimostri di per sé l'insussistenza del pericolo di recidiva, specie se la difesa non dimostra che il giudice di sorveglianza fosse a conoscenza del procedimento in corso. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), aumentata in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Delitto di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente ricostruito il ruolo del ricorrente all'interno di un articolato sistema di società cartiere finalizzate a reati tributari.

  • art. 8 d.P.R. n. 74 del 2000

    Norma sul reato tributario connesso alla finalità di evasione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito elementi a sostegno della sussistenza della finalità evasiva, superando il dubbio espresso dal G.I.P. sulla mancata presentazione di dichiarazioni da parte di alcune società.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sulla motivazione della decisione cautelare; utilizzata per valutare le censure sulla motivazione del Tribunale del riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Requisiti per la misura cautelare (esigenze cautelari, pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia svolto una prognosi concreta e attuale sul pericolo di reiterazione, fondata sui precedenti processuali e sulla continuità della condotta.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di dimora sia stato adeguatamente motivato come misura non detentiva proporzionata alla gravità complessiva.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione e limiti del giudice della cautela: la Corte ha confermato che il tribunale d'appello cautelare, pur non dovendo esibire una motivazione "rafforzata" in senso assoluto, è tenuto a un confronto critico e a fornire una motivazione dotata di persuasività rispetto alla decisione riformata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sulla condanna alle spese e sulla sanzione in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento e alla somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Norma che consente di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso; il Collegio ha esercitato tale facoltà nella determinazione della somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; richiamato per la fase esecutiva del provvedimento.

  • Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 (Necchi) e giurisprudenza correlata

    Principio giurisprudenziale centrale richiamato: in appello cautelare che riforma il rigetto del primo giudice non è richiesto lo stesso livello di "motivazione rafforzata" del giudizio di merito, ma occorre un confronto critico e una motivazione più persuasiva rispetto alla decisione riformata; tale orientamento è stato ritenuto applicabile nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando il tribunale del riesame, in funzione di giudice dell'appello cautelare, accoglie l'appello del pubblico ministero avverso il rigetto della misura, non è formalmente obbligatorio esibire una "motivazione rafforzata" alla stregua del giudizio di merito, ma è necessario un confronto critico con le ragioni del primo giudice e una motivazione dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto alla decisione riformata.
  • Le doglianze generiche che chiedono una motivazione "rafforzata" senza confrontarsi concretamente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato sono spesso inammissibili; la difesa deve indicare punti specifici di contrasto e dimostrare errori logici o probatori nel percorso del giudice.
  • L'esistenza di misure alternative (es. affidamento in prova al servizio sociale) non esclude automaticamente l'esistenza di esigenze cautelari o il pericolo di recidiva: la difesa deve provare che il giudice di sorveglianza era a conoscenza del procedimento pendente o che l'elemento nuovo ha efficacia concreta sulla prognosi di pericolosità.
  • Nelle valutazioni sul pericolo di reiterazione è essenziale la prognosi concreta basata su precedenti e sul comportamento effettivo dell'indagato; la mera invocazione di una valutazione favorevole di altra autorità non è determinante se non adeguatamente documentata.
  • Sulle misure non detentive (es. obbligo di dimora) il giudice deve spiegare necessità, adeguatezza e proporzionalità rispetto al quadro indiziario: per il ricorrente è necessario dimostrare l'esistenza di misure meno afflittive idonee a conseguire le stesse finalità cautelari.
  • In caso di ricorsi manifestamente generici o infondati la corte può dichiararli inammissibili e irrogare oneri (spese e somme alla Cassa delle Ammende), anche avvalendosi della facoltà di aumentare la sanzione ai sensi della normativa vigente.

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