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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35906/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 20 novembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per evasione. La Corte di cassazione riferisce che il ricorso deduceva un motivo, giudicato generico. La motivazione della sentenza d’appello aveva richiamato per relationem gli accertamenti sugli elementi costitutivi del reato e sul dolo, desunto anche dall’ampio periodo trascorso sottoposto al regime detentivo in comunità e dal fatto che l’imputato si era consegnato spontaneamente. La Corte d’appello aveva inoltre ritenuto congrua la pena ed escluso le sanzioni sostitutive in ragione dei gravi precedenti, anche per reati in materia di armi, ostativi a una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della sentenza impugnata, che dava conto degli elementi costitutivi dell’evasione e del dolo, nonché della congruità della pena e delle ragioni per cui non erano applicabili sanzioni sostitutive. Ha disposto le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non consente di determinare ulteriori dettagli del dispositivo, inclusa l’eventuale somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata legittimamente ha adottato una motivazione per relationem riportando gli accertamenti acquisiti dalla sentenza impugnata in ordine agli elementi costitutivi del delitto, incluso il dolo comprovato dall'ampio tempo in cui Possente era sottoposto al regime detentivo in comunità, sia dall'essersi consegnato spontaneamente.

    La responsabilità per evasione e il dolo risultano, secondo la motivazione richiamata e ritenuta legittima dalla Cassazione, dagli accertamenti sugli elementi costitutivi del delitto e dalle circostanze relative al regime detentivo e alla spontanea consegna.

  • art. 616 c.p.p.

    Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo formulato è generico.
  • È legittima la motivazione per relationem che richiama gli accertamenti della decisione impugnata e consente di individuare gli elementi costitutivi del reato e le ragioni della valutazione del dolo.
  • La valutazione della congruità della pena e l’esclusione delle sanzioni sostitutive possono essere motivate facendo riferimento alla gravità dei precedenti e alla conseguente assenza di una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleDelitti contro la famiglia

Testo integrale

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