Cassazione Penale, Sentenza n. 17093/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha omesso di verificare, mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di merito, se la causa ostativa (precedenti penali e contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale) fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio. Si è richiamata la giurisprudenza che impone al giudice dell'esecuzione di accertare la conoscenza concreta, non la mera astratta conoscibilità, delle cause ostative al momento della concessione della sospensione condizionale
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adempiuto all'onere di acquisire il fascicolo del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio né ha dato atto della verifica ex actis circa la conoscenza concreta dei precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione; per tale vizio di istruttoria e di applicazione della legge l'ordinanza è stata annullata. Si segnala che il Procuratore generale in Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma il giudizio ha dato ragione al ricorrente
Norme richiamate
Regola la revoca della sospensione condizionale della pena; utilizzata dalla Corte per motivare la revoca ma richiede che il giudice dell'esecuzione verifichi la conoscenza documentale di cause ostative da parte del giudice che concesse il beneficio
Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte richiede che la presenza di tali cause sia verificata documentalmente rispetto alla conoscenza del giudice della cognizione
Stabilisce i limiti e le condizioni per la sospensione condizionale della pena; richiamato in relazione al numero di volte in cui il beneficio era stato concesso
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori anche d'ufficio; la Corte ne sancisce l'obbligo di utilizzarlo per acquisire il fascicolo e verificare la conoscenza documentale dei precedenti
Riguarda la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione; il giudice dell'esecuzione deve valutare tale richiesta anche acquisendo gli elementi documentali necessari
Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015 (Longo)
Giurisprudenza consolidata che chiarisce il principio per cui il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per cause ostative, deve accertare documentalmente se tali cause fossero note al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo, prima di revocare la sospensione condizionale per cause ostative, di acquisire il fascicolo del giudizio di merito e verificare documentalmente se tali cause fossero note al giudice che concesse il beneficio
- Non è sufficiente la mera astratta 'conoscibilità' della causa ostativa: rileva la conoscenza concreta risultante dagli atti in possesso del giudice della cognizione al momento della concessione
- La revoca disposta senza la preventiva verifica ex actis è impugnabile e può essere annullata per vizio procedurale e di applicazione della legge
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di revoca richiede, se il giudice dell'esecuzione non ha verificato ex actis, la specifica allegazione che la conoscenza ostativa era effettivamente presente nel fascicolo del giudizio di merito
- I poteri istruttori ex art. 666 cod. proc. pen. devono essere esercitati d'ufficio dal giudice dell'esecuzione quando necessario per accertare la sussistenza o meno delle cause ostative
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