Cassazione Civile, Ordinanza n. 12140/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio nei confronti di una proprietaria di immobile per il pagamento di euro 32.498,83, oltre accessori e spese, quale quota di accollo delle spese di ristrutturazione di un edificio sito in Fabriano danneggiato dagli eventi sismici. La destinataria del decreto aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'assenza di prova scritta del debito, l'eccessività della somma richiesta, l'erronea quantificazione della quota a suo carico e chiedendo anche il risarcimento dei danni per l'asserita cattiva gestione della pratica contributiva. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione; la corte d'appello, invece, aveva accolto solo parzialmente l'appello della proprietaria rideterminando il debito in euro 10.022,724 oltre interessi. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 4, comma 5, del d.l. 6/1998 conv. in l. 61/1998 e dell'art. 1117 c.c., sostenendo che la quota di accollo non dovesse essere calcolata con criteri millesimali condominiali ma secondo la disciplina speciale post-sisma, che collega il contributo alla situazione reddituale del nucleo familiare e al costo effettivo delle opere interne; con il secondo ha censurato la motivazione ritenuta apparente o incomprensibile e la violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse dapprima attribuito valore alla dichiarazione della direzione lavori sulla quota di euro 32.498,83 e poi l'avesse di fatto disattesa, adottando un diverso calcolo unilaterale della controparte. La resistente è rimasta intimata in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nella disciplina speciale dettata per i contributi e le quote di accollo relativi alla ricostruzione post-sisma, il criterio di quantificazione della quota a carico del singolo proprietario o usufruttuario deve essere ricavato dall'art. 4, comma 5, del d.l. 6/1998 conv. in l. 61/1998 e va commisurato al costo effettivo delle rifiniture e degli impianti interni, nonché al contributo concretamente spettante in ragione del reddito del nucleo familiare, senza applicazione del criterio millesimale di cui all'art. 1123 c.c., che riguarda le spese condominiali sulle parti comuni e non i rapporti tra singolo proprietario e consorzio. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la quantificazione della quota di accollo alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, d.l. n. 6/1998 conv. in l. n. 61/1998
"5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale..."
La norma speciale disciplina i criteri di attribuzione del contributo post-sisma e, per riflesso, della quota di accollo: il calcolo deve essere ancorato al costo delle rifiniture e degli impianti interni e alla percentuale di contributo spettante in relazione al reddito del nucleo familiare, senza ricorso al criterio millesimale condominiale.
La Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto, perché la disciplina riguarda le parti comuni dell'edificio e non la determinazione della quota di accollo relativa alle opere interne e ai rapporti tra singolo proprietario e consorzio.
"Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio... sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno..."
È norma non pertinente alla fattispecie, poiché attiene alla ripartizione delle spese condominiali delle parti comuni; non può essere utilizzata per quantificare la quota di accollo dovuta al consorzio nella ricostruzione post-sisma.
È evocato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancata contestazione della quota di accollo e alla valutazione del materiale probatorio, ma la decisione di accoglimento si fonda soprattutto sull'erroneo criterio di calcolo adottato dalla corte territoriale.
Massime di principio
- Nella disciplina speciale dei contributi per la ricostruzione post-sisma, la quota di accollo a carico del singolo proprietario deve essere determinata secondo il criterio legale speciale e non mediante il riparto millesimale tipico del condominio.
- Quando la legge collega il contributo pubblico a parametri reddituali e al costo effettivo delle opere interne, anche la parte a carico del privato va quantificata in coerenza con tali parametri, senza introdurre criteri estranei alla disciplina speciale.
- Le norme sulla ripartizione delle spese condominiali per le parti comuni non sono applicabili, in assenza di identità di oggetto e di rapporto giuridico, alle controversie tra consorzio e singolo proprietario per il recupero di somme eccedenti il contributo pubblico.
- La motivazione è apparente quando la decisione non spiega in modo coerente perché disattenda il criterio normativo corretto e adotti, invece, un diverso criterio di calcolo privo di base nella disciplina applicabile.
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