Cassazione Civile, Ordinanza n. 22201/2026 del 28/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
Un soggetto che occupava senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica ha impugnato davanti al Tribunale di Roma il decreto di rilascio emesso dall'ente gestore, deducendo di trovarsi in condizioni economiche precarie e di aver avviato un percorso di regolarizzazione sulla base di una direttiva comunale che consentiva, per soggetti vulnerabili, il cambio di domicilio/residenza e la successiva presentazione della domanda di assegnazione degli alloggi ERP. Sosteneva che l'ordine di sgombero fosse stato adottato senza il preavviso necessario per consentirgli di attivare tali strumenti e che fossero stati violati gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa regionale e dalla direttiva sindacale. Il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia implicasse la verifica dei requisiti per la regolarizzazione della posizione dell'occupante. Riassunta la causa davanti al T.A.R., quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, osservando che l'ordine di rilascio è un atto vincolato imposto dalla legge, non espressione di discrezionalità amministrativa. In cassazione, il regolamento d'ufficio verteva quindi sulla corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione: ordinario o amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale della controversia fosse l'annullamento dell'ordine di sgombero e la contestazione del diritto dell'ente di procedere al rilascio forzoso dell'immobile occupato sine titulo. In tale quadro, la posizione fatta valere dall'occupante è stata qualificata come diritto soggettivo, non come interesse legittimo, poiché non viene in rilievo l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione ma un potere di recupero dell'immobile imposto direttamente dalla legge. La Corte ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva declinato la giurisdizione, disponendo la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata attività difensiva delle parti in cassazione.
Norme richiamate
richiamato dal T.A.R. per il conflitto negativo di giurisdizione
norma processuale invocata per attivare il regolamento d'ufficio di giurisdizione
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato dal T.A.R. per il regolamento d'ufficio
base normativa del regolamento d'ufficio di giurisdizione
artt. 18 e 11, dodicesimo comma, d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
richiamati nella motivazione e nel dispositivo
fondano il potere di rilascio dell'immobile ERP occupato senza titolo come potere imposto dalla legge
artt. 53 L. reg. n. 27/2006 e 11 L. reg. n. 12/1999
richiamati nella motivazione
disciplinano il rilascio dell'alloggio ERP occupato sine titulo e confermano la natura vincolata dell'ordine di rilascio
art. 22, comma 152, L. reg. n. 1/2020
richiamato nel merito della vicenda dal Tribunale
norma evocata dal ricorrente per sostenere la possibilità di regolarizzazione e di partecipazione al bando
richiamato per la trattazione camerale sulla base delle conclusioni del P.M.
norma processuale sul procedimento camerale in cassazione
non espressamente citato ma implicitamente presupposto dal ragionamento sul riparto di giurisdizione
richiamabile in via sistematica per distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi, ma la decisione fonda il criterio soprattutto sul petitum sostanziale
non richiamato testualmente
pertinente solo in via generale al tema dell'allegazione dei fatti, ma non costituisce la ratio della decisione
Massime di principio
- In materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia proposta contro un ordine di rilascio di un immobile occupato senza titolo appartiene di regola alla giurisdizione del giudice ordinario, perché si controverte del diritto dell'ente di procedere al recupero forzoso del bene e non dell'esercizio di un potere discrezionale amministrativo.
- Il criterio di riparto della giurisdizione va individuato in base al petitum sostanziale e alla reale natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, non alla qualificazione formale attribuita dalla parte.
- La deduzione dell'illegittimità procedimentale dell'ordine di sgombero, o della mancata considerazione di condizioni personali che si assumono idonee alla regolarizzazione, non trasforma la controversia in un giudizio su interessi legittimi quando l'atto impugnato è vincolato dalla legge.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, in questa materia, solo quando sia impugnato il diniego di assegnazione o di regolarizzazione nella fase iniziale del procedimento, cioè quando la controversia investa l'esercizio di pubblici poteri e la valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegnazione.
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