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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05552/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dall'acquirente di un immobile nei confronti dei venditori, volta alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno; il tribunale aveva liquidato in favore dell'attrice una somma a titolo risarcitorio. In appello, a seguito del decesso di uno degli appellati e della rinuncia all'eredità da parte dei chiamati, la parte appellante aveva chiesto la nomina del curatore dell'eredità giacente e il differimento dell'udienza per poter eseguire le notifiche. Tuttavia, nel termine assegnato dal giudice, non aveva notificato al curatore il ricorso in riassunzione, ma soltanto l'istanza di rinvio e il decreto di fissazione della nuova udienza. La Corte d'appello ha dichiarato estinto il giudizio per mancato perfezionamento della riassunzione. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione degli artt. 291, 303 e 307 c.p.c., sostenendo di aver ritualmente riassunto il processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c., di aver notificato l'atto alle altre parti e di avere poi adempiuto in modo diligente agli ulteriori passaggi, sicché l'estinzione sarebbe stata erroneamente dichiarata; ha inoltre sostenuto che la notifica del ricorso sarebbe stata surrogata dal deposito nell'ambito della richiesta di nomina del curatore e dalla notifica del decreto di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che, se la notificazione dell'atto di riassunzione è solo viziata, il giudice deve ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; ma nel caso concreto non vi era un vizio sanabile, bensì la totale omissione della notificazione del ricorso in riassunzione al curatore dell'eredità giacente. Né il deposito dell'atto nell'istanza di nomina del curatore, né la notifica del solo decreto di fissazione d'udienza potevano sostituire la notificazione dell'atto di riassunzione, mancando così il necessario raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    in caso di notifica viziata dell'atto di riassunzione il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio; solo il mancato rispetto di tale termine può condurre all'estinzione.

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come base della riassunzione del processo interrotto; la Corte rileva che la notificazione dell'atto di riassunzione al soggetto legittimato è necessaria per il corretto ripristino del contraddittorio.

  • art. 305 c.p.c.

    il termine perentorio semestrale riguarda il deposito del ricorso in cancelleria per la riattivazione del processo interrotto; la successiva fissazione del termine per le notifiche è autonoma e serve a garantire la vocatio in ius.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato quale norma sull'estinzione del processo in caso di mancato perfezionamento della riassunzione nei termini e secondo le forme dovute.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    la mancanza di uno o più requisiti formali dell'atto di riassunzione non ne comporta la nullità se non impedisce il raggiungimento dello scopo; nel caso concreto, però, non vi era una mera irregolarità ma la mancanza sostanziale della notificazione dell'atto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata in conseguenza della definizione del giudizio conforme alla proposta, richiamando la presunzione di abuso del processo.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato con condanna di una somma in favore della cassa delle ammende, in aggiunta alle altre statuizioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo interrotto, il deposito tempestivo del ricorso in riassunzione non esaurisce gli oneri della parte: la successiva notificazione dell'atto a tutti i soggetti necessari è indispensabile per il ripristino del contraddittorio.
  • Se la notificazione dell'atto di riassunzione è semplicemente viziata, opera il meccanismo di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; se invece la notificazione manca del tutto, non vi è un vizio sanabile ma un omesso compimento dell'atto prescritto, con possibile estinzione del processo.
  • La sola notifica del decreto di fissazione dell'udienza o di atti accessori non può surrogare la notificazione del ricorso in riassunzione, quando da ciò non risulti con certezza la conoscenza legale dell'intero contenuto necessario dell'atto.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto non opera se il destinatario della notificazione omessa non si costituisce in giudizio, poiché manca la prova del raggiungimento dell'effettiva finalità dell'atto di riassunzione.
  • Quando la decisione di legittimità definisce il ricorso in conformità alla proposta accelerata, possono trovare applicazione le misure di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessarioAbuso del diritto

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