Cassazione Penale, Ordinanza n. 26486/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 336 c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, che investivano: la configurabilità del reato per asserita inidoneità della condotta, l'elemento soggettivo, la qualificazione giuridica del fatto e, più in generale, la ricostruzione della vicenda criminosa. La Corte di cassazione rileva che le censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi probatori e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi realmente con la motivazione della Corte d'appello, fondata su una valutazione globale delle prove e su un apparato argomentativo ritenuto logico e non censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
È il reato oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne ridefinisce gli elementi, ma rileva che le censure sul punto si risolvono in una non consentita rilettura del merito.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizi motivazionali, chiedano una nuova valutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una valutazione globale delle prove e su una motivazione logica e coerente, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Le doglianze relative alla configurabilità del reato, all'elemento soggettivo e alla qualificazione giuridica sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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