Sentenza n. 353/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. 90 R.G. dell’11/12/2024, notificata il 12/12/2022, resa dal Comune di Crosia (CS), in persona del responsabile del procedimento e Responsabile del Settore N°4 Urbanistico Dott. Lepera Luigi nei confronti del Sig. Giuseppe Berardi titolare della ditta Berardi Auto & Daniel S.r. l. con la quale si ordina al Sig. Giuseppe Berardi nato a Longobucco (CS) il 02/01/1965, residente in Crosia alla Via Nazionale n°43, nella sua qualità di titolare della ditta Berardi Auto & Daniel S.r. l., (P.IVA 02912330780), di provvedere entro il termine di giorni novanta (90) a partire dalla notifica della presente ordinanza, allo sgombero delle auto dall’area comunale individuata al Catasto terreni al foglio di mappa n°5 particella 3209.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero delle autovetture da un’area appartenente al Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato lo sgombero delle autovetture dall’area comunale, deducendo, in sintesi, la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione e violazione della legge n. 241/1990, sostenendo che il Comune avesse agito iure privatorum per tutelare un bene appartenente al patrimonio disponibile, ma avesse illegittimamente utilizzato un potere amministrativo. Venivano inoltre dedotti eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Cost., insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria e carenza degli elementi essenziali dell’atto. La ricorrente rappresentava di avere stipulato nel 2017 una scrittura privata, qualificata come concessione, avente durata quinquennale e finalizzata all’utilizzo dell’area per l’esposizione di autovetture; alla scadenza, in assenza di comunicazioni comunali, aveva chiesto il rinnovo e manifestato la disponibilità a corrispondere i canoni. Il Comune si costituiva sostenendo la legittimità dell’ordinanza e la giurisdizione amministrativa, anche in relazione alla repressione di un asserito abusivismo edilizio.
La decisione
Il TAR ha deciso con sentenza in forma semplificata, rilevando d’ufficio e definendo la causa sulla base del difetto di giurisdizione. Ha osservato che l’utilizzo dell’area non risultava disposto mediante gara pubblica né mediante atto pubblico, ma attraverso una mera scrittura privata; inoltre, il contratto non attribuiva al bene una destinazione a uso pubblico. L’area doveva quindi essere qualificata come bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune. La controversia riguardava il rientro in possesso del terreno dopo la naturale scadenza del rapporto, non rinnovato, e non la repressione di un abuso edilizio: la stessa ordinanza richiamava solo genericamente il d.lgs. n. 380/2001 e fondava sostanzialmente lo sgombero sull’obbligo contrattuale di rimozione previsto alla scadenza. La mancata nuova concessione determinava un’occupazione sine titulo, ma non trasformava il bene in patrimonio indisponibile, mancando la volontà dell’ente di destinarlo a un pubblico servizio. Pertanto, l’ordinanza non costituiva esercizio di un potere autoritativo ex art. 823 c.c., applicabile ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, bensì un atto paritetico di diffida, espressione di autotutela privata del patrimonio disponibile comunale. La posizione della società era quindi di diritto soggettivo e la controversia spettava al giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando il giudizio è maturo per la decisione.
con salvezza di quanto previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Salva gli effetti processuali e sostanziali della domanda quando la controversia è riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione.
potere attribuito dall'art. 823 c.c. solo con riferimento ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici
Il potere di autotutela esecutiva previsto dalla norma riguarda i beni demaniali e quelli patrimoniali indisponibili, non i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente.
d.lgs. n. 380/2001
richiama solo genericamente il d.lgs. n. 380/01 (T.U.E.)
Il richiamo generico al testo unico edilizia non è sufficiente a qualificare la controversia come relativa alla repressione di un abuso edilizio, quando l’atto è sostanzialmente diretto al rilascio di un bene comunale dopo la scadenza del rapporto.
Massime di principio
- La controversia relativa al rilascio di un bene comunale appartenente al patrimonio disponibile, occupato senza titolo dopo la scadenza di una scrittura privata, attiene a posizioni di diritto soggettivo e spetta alla giurisdizione ordinaria.
- L’atto con cui un Comune intima lo sgombero di un bene del patrimonio disponibile non costituisce esercizio di autotutela autoritativa ex art. 823 c.c., ma diffida di natura paritetica adottata iure privatorum.
- La qualificazione di un bene comunale come appartenente al patrimonio indisponibile richiede, oltre alla titolarità pubblica, una concreta destinazione del bene a un pubblico servizio; tale requisito non ricorre per un’area utilizzata per un’attività privata di esposizione o deposito di autovetture.
- Il richiamo generico alla disciplina edilizia non determina la giurisdizione amministrativa quando il contenuto effettivo dell’atto e la causa concreta dell’intervento amministrativo consistono nel recupero del possesso di un bene comunale alla scadenza del rapporto privatistico.
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