Cassazione Penale, Sentenza n. 22621/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello rilevando violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede). Sosteneva che i beni erano protetti da placche antitaccheggio, sorvegliati con telecamere e che erano presenti addetti alla vendita, condizioni che, secondo la difesa, escluderebbero l'esposizione alla pubblica fede.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata né con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha confermato che la videosorveglianza, la vigilanza generica o la mera presenza di addetti non costituiscono una custodia diretta e continua idonea ad escludere l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p.; la circostanza aggravante è stata quindi ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito. Inoltre, la Corte ha evidenziato che, sebbene il d.lgs. n.150/2022 abbia modificato la procedibilità di alcune fattispecie (rendendole in gran parte procedibili a querela), l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di sollevare la sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 n.7 cod. pen. (aggravante dell'esposizione alla pubblica fede)
L'aggravante sussiste salvo che sia dimostrabile una sorveglianza e un controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione; sistemi di videosorveglianza, placche antitaccheggio o presenza occasionale di addetti non sono di per sé sufficienti a escluderla.
art. 624 cod. pen. (furto) e art. 625 nn.2 e 7 cod. pen.
Le fattispecie di furto contestate e le aggravanti sono state valutate congiuntamente; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante per le modalità concrete della sottrazione.
La circostanza favorevole già riconosciuta (equivalente alla contestata aggravante) è stata mantenuta nella rideterminazione della pena.
Indicazione della cumulazione/consistenza dei reati e delle circostanze ai fini della determinazione della pena; confermata dalla Corte territoriale.
d.lgs. n.150/2022 (entrata in vigore 31/12/2022)
Ha reso alcune fattispecie di furto procedibili a querela; tuttavia la sopravvenuta mancanza di condizione di procedibilità non può essere rilevata quando il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile.
art. 129 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'impossibilità di rilevare d'ufficio la sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità dopo l'inammissibilità del ricorso.
Disposizione che legittima l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la somma di euro 3.000.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 6351/2021 Rv.280493; Sez. 2, n.15604/2021 Rv.281120; Sez. un., 21/06/2018 n.40150 Salatino)
Principi consolidati: l'esposizione alla pubblica fede è esclusa solo da sorveglianza continua, costante e specificamente efficace; la mera presenza accidentale del titolare o di addetti non è rilevante per escludere l'aggravante; l'inammissibilità del ricorso limita la possibilità di eccepire sopravvenienze processuali.
Massime di principio
- Per escludere l'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" (art. 625 n.7 c.p.) è necessario dimostrare una sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace a impedire la sottrazione; misure passive (telecamere, placche antitaccheggio) o la presenza occasionale di addetti non sono sufficienti.
- La mera presenza di sistemi di videosorveglianza va considerata prevalentemente come ausilio a posteriori per l'identificazione e non come custodia continua della cosa.
- La censura in Cassazione che riproduce criticità già sollevate e valutate in sede di appello, senza specificità e confronto con la motivazione del giudice, è probabilmente manifestamente infondata e suscettibile di inammissibilità.
- La sopravvenuta variazione delle condizioni di procedibilità (es. per effetto di legge che rende una fattispecie procedibile a querela) non può essere efficacemente opposta se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile; la rilevazione di tale sopravvenienza è preclusa dall'inammissibilità del gravame.
- Ricorsi inammissibili possono comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ragion per cui le impugnazioni infondate o meramente rivisitative comportano rischi economici concreti.
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