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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22621/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello rilevando violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede). Sosteneva che i beni erano protetti da placche antitaccheggio, sorvegliati con telecamere e che erano presenti addetti alla vendita, condizioni che, secondo la difesa, escluderebbero l'esposizione alla pubblica fede.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata né con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha confermato che la videosorveglianza, la vigilanza generica o la mera presenza di addetti non costituiscono una custodia diretta e continua idonea ad escludere l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p.; la circostanza aggravante è stata quindi ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito. Inoltre, la Corte ha evidenziato che, sebbene il d.lgs. n.150/2022 abbia modificato la procedibilità di alcune fattispecie (rendendole in gran parte procedibili a querela), l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di sollevare la sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 n.7 cod. pen. (aggravante dell'esposizione alla pubblica fede)

    L'aggravante sussiste salvo che sia dimostrabile una sorveglianza e un controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione; sistemi di videosorveglianza, placche antitaccheggio o presenza occasionale di addetti non sono di per sé sufficienti a escluderla.

  • art. 624 cod. pen. (furto) e art. 625 nn.2 e 7 cod. pen.

    Le fattispecie di furto contestate e le aggravanti sono state valutate congiuntamente; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante per le modalità concrete della sottrazione.

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    La circostanza favorevole già riconosciuta (equivalente alla contestata aggravante) è stata mantenuta nella rideterminazione della pena.

  • artt. 81 cpv. cod. pen.

    Indicazione della cumulazione/consistenza dei reati e delle circostanze ai fini della determinazione della pena; confermata dalla Corte territoriale.

  • d.lgs. n.150/2022 (entrata in vigore 31/12/2022)

    Ha reso alcune fattispecie di furto procedibili a querela; tuttavia la sopravvenuta mancanza di condizione di procedibilità non può essere rilevata quando il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile.

  • art. 129 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'impossibilità di rilevare d'ufficio la sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità dopo l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che legittima l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la somma di euro 3.000.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 6351/2021 Rv.280493; Sez. 2, n.15604/2021 Rv.281120; Sez. un., 21/06/2018 n.40150 Salatino)

    Principi consolidati: l'esposizione alla pubblica fede è esclusa solo da sorveglianza continua, costante e specificamente efficace; la mera presenza accidentale del titolare o di addetti non è rilevante per escludere l'aggravante; l'inammissibilità del ricorso limita la possibilità di eccepire sopravvenienze processuali.

Massime di principio

  • Per escludere l'aggravante dell'"esposizione alla pubblica fede" (art. 625 n.7 c.p.) è necessario dimostrare una sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace a impedire la sottrazione; misure passive (telecamere, placche antitaccheggio) o la presenza occasionale di addetti non sono sufficienti.
  • La mera presenza di sistemi di videosorveglianza va considerata prevalentemente come ausilio a posteriori per l'identificazione e non come custodia continua della cosa.
  • La censura in Cassazione che riproduce criticità già sollevate e valutate in sede di appello, senza specificità e confronto con la motivazione del giudice, è probabilmente manifestamente infondata e suscettibile di inammissibilità.
  • La sopravvenuta variazione delle condizioni di procedibilità (es. per effetto di legge che rende una fattispecie procedibile a querela) non può essere efficacemente opposta se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile; la rilevazione di tale sopravvenienza è preclusa dall'inammissibilità del gravame.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ragion per cui le impugnazioni infondate o meramente rivisitative comportano rischi economici concreti.

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