Cassazione Civile, Ordinanza n. 05225/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento per lavori asseritamente eseguiti nell'interesse di un Comune. In primo grado il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'originario attore, aveva condannato il sindaco del Comune al pagamento in favore degli eredi subentrati, rigettando invece la condanna richiesta nei confronti dell'ente. In appello, le parti avevano rappresentato di avere raggiunto un accordo transattivo; la Corte d'appello, senza affrontare il merito delle originarie questioni sulla pretesa di pagamento, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma tutti riferiti alla controversia anteriore alla transazione e quindi non correlati all'unico decisum della sentenza impugnata, ossia la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza d'appello si era limitata a prendere atto dell'accordo transattivo tra le parti e della conseguente cessazione della materia del contendere. Poiché il ricorso del Comune non investiva tale effettivo contenuto decisorio, ma proponeva censure del tutto eccentriche rispetto alla pronuncia impugnata, l'intera impugnazione è stata dichiarata radicalmente inammissibile. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre alla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per responsabilità aggravata, e all'ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
"ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c."
la proposizione di motivi di ricorso manifestamente non pertinenti rispetto al decisum impugnato integra i presupposti per la condanna del ricorrente al risarcimento/penalità per responsabilità aggravata, liquidata equitativamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
"dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve necessariamente confrontarsi con la ratio decidendi e con il concreto contenuto della sentenza impugnata; censure che attengano a questioni estranee o precedenti rispetto al decisum sono radicalmente inammissibili.
- Quando la sentenza d'appello dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione, il sindacato di legittimità deve investire proprio tale declaratoria e gli eventuali capi conseguenziali, non già il merito originario della controversia.
- La proposizione di impugnazioni manifestamente eccentriche rispetto alla pronuncia impugnata può giustificare la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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